Studente soggetto a procedimento penale, può Consiglio di Classe abbassare voto in condotta anche se indagini non concluse?

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È legittimo il provvedimento del Consiglio di classe che attribuisce, al termine dell’anno scolastico, un voto di comportamento insufficiente per avere lo studente posto in essere atti di bullismo?

Per i giudici la risposta è affermativa, e neppure rilevano che gli atti di bullismo risultino oggetto di accertamento nel relativo giudizio penale, e quindi non sono stati ancora oggetto di condanna.

La “valutazione del comportamento”. L’articolo 7 del D.P.R. n. 509 del 2009, in tema di “Valutazione del comportamento”, afferma che lo scopo di tale giudizio è quello di far acquisire agli studenti una coscienza civile fondata sul rispetto dei propri doveri e sul rispetto dei diritti propri e altrui e rimandando ai principi contenuti nel D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche. Nella formulazione di tale valutazione, particolarmente con riferimento al rispetto dei diritti altrui e delle regole che presiedono la convivenza civile e la vita scolastica, all’istituto scolastico e in particolare al consiglio di classe, viene riconosciuta un’ampia autonomia decisionale.

Il caso esaminato dal TAR Piemonte: 5 in condotta per atti di bullismo ancora oggetto di accertamento penale. I genitori di un minore si rivolgevano al Tar, chiedendo di annullare il provvedimento con cui il Consiglio di classe aveva bocciato il ragazzo, oltre che sulla base delle insufficienze riportate in due materie, per il contegno tenuto durante l’intero anno, assegnandogli la votazione di 5/10 in condotta. Per i ricorrenti, l’amministrazione scolastica aveva sopravvalutato fatti di rilevanza penale attribuiti al minore, ma non ancora accertati in sede giudiziaria. Il ragazzo, in particolare, aveva posto in essere atti di bullismo che si erano sostanziati in diversi giorni di sospensione dell’attività scolastica, come il danneggiamento dell’automobile del Dirigente ed episodi di aggressività verso i docenti, giungendo a sputare addosso ad una di loro. Ma per i genitori tali fatti non avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione ai fini della bocciatura. Il TAR, nel respingere il ricorso avanzato dai genitori, ha evidenziato che il Consiglio di classe ha il dovere di considerare tutte le sanzioni disciplinari riportate dallo studente, incluse quelle conseguenti agli episodi che hanno determinato l’avvio delle indagini penali, pure se, ancora, non se ne sapeva l’esito. Inoltre, ad avviso del Tar, non sussiste alcuna contraddittorietà in ordine alla motivazione fornita dal Consiglio di Classe, in sede di deliberazione, come asserito dai genitori, in quanto è evidente che la bocciatura è stata causata dall’insufficienza in comportamento e tale decisione risulta supportata da adeguati presupposti e da una valida spiegazione (TAR Piemonte – Torino 5 ottobre 2017, n. 1099).

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