Studente si frattura denti durante la ricreazione, docente non responsabile

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La Corte di Cassazione (sezione VI Civile – 3, ordinanza n. 12410 depositata il 24 giugno 2020) ha rigettato l’istanza di risarcimento del danno formulata, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dai genitori di un alunno, rimasto ferito in seguito ad un incidente, occorso in classe durante l’intervallo dalle lezioni. I Giudici non hanno rintracciato, nella ricostruzione giudiziaria dell’evento, alcuna situazione di pericolo, bensì, al contrario, hanno ravvisato la ricorrenza di un’adeguata vigilanza, svolta in aula dalle due docenti.

I fatti

Un alunno inciampa e si riversa addosso a un compagno di classe che, essendosi abbassato per raccogliere una penna, a causa dell’urto finisce col battere il volto sul pavimento. Il violento impatto produce una lesione sulla persona, cioè la frattura di tre denti.

La repentinità e imprevedibilità dell’evento

La Cassazione, nel rigettare il ricorso dei genitori del ragazzo, nel frattempo divenuto maggiore di età, ha confermato la decisione già resa dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, dove era stata ravvisata l’assoluta repentinità e imprevedibilità dell’evento, come anche l’insussistenza di una condotta negligente delle docenti. Inoltre, era stato appurata l’adozione di idonee misure organizzative.

Il precedente

Nella pronuncia si aderisce ad un precedente indirizzo, che viene peraltro specificamente richiamato (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 13 novembre 2015, n. 23202) e dove, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, si era affermato che non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico (ex art. 2048 c.c.), la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa ove sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Ciò per spiegare che, nel caso deciso il 24 giugno 2020, le misure organizzative non erano mancate, quindi le insegnanti non potevano essere ritenute responsabili.

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