Studente scuola media bocciato, genitori ricorrono. I giudici danno loro ragione, ecco perché

Sull’Istituto scolastico grava l’onere di organizzare adeguati percorsi di recupero specificatamente volti a consentire agli alunni di migliorare i propri livelli di apprendimento, come pure di motivare congruamente le ragioni per le quali, eventualmente, l’alunno non può recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento programmabili successivamente, anche durante la frequentazione della classe successiva. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sez. VI, Sent. n. 638 del 20.01.2021), accogliendo l’appello interposto dai genitori di un alunno che non era stato ammesso alla III classe della secondaria di primo grado, così confermando l’ammissione con riserva disposta dallo stesso giudice d’appello.
La frequenza della III media dopo l’ammissione “con riserva”
I genitori di un ragazzo frequentante la classe II di una Scuola Secondaria di I Grado, hanno impugnato il provvedimento, assunto con delibera del Consiglio di Classe del giugno 2019, resa in sede di scrutinio finale, attraverso cui l’Istituto scolastico non aveva ammesso il minore alla classe successiva. Il Tar aveva rigettato il ricorso, mentre il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, ammettendo con riserva il minore alla classe III. I genitori hanno quindi chiesto la decisione della controversia, rappresentando che l’alunno, che aveva già frequentato la classe terza, dopo l’ammissione con riserva (si ribadisce, in virtù dell’accoglimento delle ragioni esposte dai genitori, in via cautelare), riportando buone valutazioni in tutte le materie, nonché che, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe aveva deliberato il giudizio di “ammissione” dell’alunno al successivo grado dell’istruzione obbligatoria, con una media finale del 7 su 10.
La mancata ammissione, secondo la legge
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, confermando la decisione già resa in sede cautelare, richiamando l’art. 6 del D. Lgs. n. 62 del 2017:
- “Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
- Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.
Da tali previsioni, emerge che l’ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo costituisce la regola generale, derogabile soltanto ove risultino condotte rilevanti sul piano disciplinare, ovvero si riscontri una parziale o mancata acquisizione da parte dell’alunno dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Gli oneri “motivazionali” dell’Istituto quando rifiuta l’ammissione dell’alunno alla classe successiva
In tale ultima ipotesi, affinché il consiglio di classe, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, possa legittimamente rifiutare l’ammissione dell’alunno alla classe successiva, occorre una decisione espressa corredata da “adeguata motivazione”, dovendo indicarsi le ragioni per le quali nel caso concreto, avuto riguardo alla posizione del singolo studente, non possa operare la regola generale, di prosecuzione del percorso di studi con l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo.
Le tappe che avevano condotto l’Istituto alla non ammissione del ragazzo
Nella specie, dall’esame della documentazione acquisita dinnanzi al Tar emerge che:
- l’istituto scolastico aveva riscontrato fin dal Consiglio di Classe del 18.10.2018, in relazione all’odierno appellante, una situazione non del tutto positiva sia per lo scarso profitto, sia per un certo disinteresse verso lo studio di alcune discipline, avvertendo la necessità, tra l’altro, di cercare nuove strategie e nuovi metodi per ravvivare e rinvigorire l’interesse e la motivazione degli alunni in difficoltà;
- nello scrutinio intermedio del gennaio 2019 l’odierno appellante aveva riportato sei insufficienze (tutti con voto “cinque”), nonché voti sei nelle rimanenti materie; l’istituto scolastico aveva, quindi, ritenuto di attivare un percorso di recupero per gli alunni che nel corso del primo quadrimestre non avevano raggiunto la soglia dei saperi minimi;
- nei mesi di marzo ed aprile 2019 gli insegnanti dell’area linguistico-espressiva avevano organizzato un percorso di tirocinio e preparazione alla Prova INVALSI;
- nell’ambito degli stessi mesi era stato organizzato un percorso di recupero per gli alunni che nel corso del primo quadrimestre non avevano raggiunto la soglia dei saperi minimi;
- nella seduta del consiglio di classe del 9 maggio 2019, riferendosi tra gli altri anche all’odierno appellante, veniva dato atto della circostanza per cui “tutti gli insegnanti nel corso di quest’ultimo mese, con nuove strategie e nuovi metodi di lavoro tenteranno di motivare e di stimolare questi alunni sperando che possano recuperare le conoscenze che, tuttavia, restano carenti e inadeguate”;
- nello scrutinio finale (7 giugno 2019) il ragazzo aveva riportato cinque insufficienze, di cui un “quattro” e quattro “cinque”, nonché, tra le sufficienze tre “sette”.
Le carenze dell’Istituto che hanno giovato l’ammissione del ragazzo
Secondo il Consiglio di Stato l’Istituto scolastico:
- non aveva organizzato adeguati percorsi di recupero specificatamente volti a consentire al ragazzo di migliorare i propri livelli di apprendimento,
- non aveva congruamente motivato le ragioni per le quali l’alunno non potesse recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento programmabili successivamente, anche durante la frequentazione della classe successiva.