Studente rientra da esperienza all’estero, quali adempimenti da parte della scuola. Scarica esempio di linee guida.
Secondo quanto ribadito a livello ordinamentale, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sono valide per la riammissione nell’Istituto di provenienza e sono valutate in funzione del proficuo proseguimento del percorso formativo degli studenti. Le linee guida stabiliscono le procedure, i criteri di valutazione degli studenti che hanno frequentato un periodo all’estero e gli obblighi a cui sono soggetti gli studenti e l’Istituto prima, durante e dopo il soggiorno studio all’estero.
Al rientro l’Istituto scolastico aiuta lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento
L’istituto, si legge nelle Linee guida del famoso istituto di Istruzione Superiore “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento diretto con grande competenza e spiccate qualità manageriali dal Dott. Alessandro Fabris, per sostenere lo studente nella preparazione ai momenti di accertamento lo agevola nella frequenza dei corsi di recupero normalmente organizzati nel mese di settembre.
Lo studente:
- a completamento del suo dossier, consegna al docente tutor e/o al Dirigente scolastico la documentazione scolastica e le schede ufficiali di valutazione conseguite all’estero che saranno trattenute in copia conforme dalla scuola;
- sostiene, se stabilito dal Consiglio di classe, il colloquio integrativo per la riammissione alla classe;
- frequenta i corsi di recupero organizzati nel mese di settembre, utili alla preparazione ai momenti di colloquio integrativo sulle materie individuate;
- frequenta, in caso di ammissione alla classe di frequenza all’estero con carenze formative, i corsi di recupero di settembre e sostiene le relative verifiche;
- recupera, nella sessione di verifica di dicembre, le eventuali carenze formative assegnate a seguito del colloquio integrativo sulle materie individuate per la riammissione alla classe e quelle per il recupero delle carenze formative assegnate nelle classi precedenti, se le verifiche di settembre hanno avuto esito negativo.
Gli adempimenti prima del 30 di settembre
Il consiglio di classe (di norma prima della data di inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 30 settembre):
- sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni della scuola estera sottopone lo studente all’eventuale colloquio integrativo al fine di esprimere una valutazione globale;
- assegna eventuali carenze formative e indica opportuni Interventi didattici di integrazione a completamento della preparazione necessaria al prosieguo degli studi. Lo studente è tenuto alla frequenza delle predette iniziative. Deve in ogni modo essere garantito, nel caso di rientro nell’anno conclusivo del percorso scolastico, un periodo di tempo adeguato per l’allineamento nelle diverse discipline;
- attribuisce il credito scolastico relativo all’anno trascorso all’estero;
- riconosce le ore di Alternanza Scuola-Lavoro in relazione all’esperienza all’estero.
Valutazione globale
In linea con la nota MIUR del 10 aprile 2013 che fa riferimento ad una “valutazione globale”, si legge nelle Linee guida del famoso istituto di Istruzione Superiore “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento diretto con grande competenza dal prof. Alessandro Fabris non è richiesta la compilazione del documento di valutazione (pagella) relativo all’anno all’estero. Il Consiglio di classe perviene alla valutazione globale finale dello studente considerando gli esiti delle seguenti valutazioni:
- valutazione espressa dall’Istituto estero: attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l’Istituto estero;
- valutazione espressa dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal Consiglio di classe per ognuna delle materie accertate oralmente. Qualora l’accertamento rilevi carenze in una o più discipline allo studente viene data la possibilità di recuperare, mediante lo svolgimento di una prova suppletiva, entro il mese di dicembre dell’anno scolastico;
- valutazione dell’intera esperienza: considerato che la frequenza dell’anno all’estero costituisce un momento formativo e di crescita che attribuisce un valore aggiunto allo studente, alla sua maturità ed alle sue competenze trasversali, ove non sussistano elementi contrari o negativi, eventualmente segnalati dall’Istituto estero, viene attribuito il punteggio massimo alla capacità relazionale.
Qualora venga richiesta dall’Università una pagella del quarto anno per accedere ai test di selezione il Consiglio di classe fornirà un resoconto degli esiti della valutazione espressa dall’Istituto estero e dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari, oltre alla valutazione delle capacità relazionali, espressa dal Consiglio di classe.
Assegnazione del credito scolastico
Il Consiglio di classe individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l’esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.
Alternanza Scuola-Lavoro
In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l’esperienza di studio all’estero “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale (…) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”, lo studente coinvolto, durante l’anno scolastico, in un’esperienza di studio all’estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di Alternanza ScuolaLavoro fino a un massimo di 100 ore per i Licei e di 150 ore per gli Istituti Tecnici. Il Consiglio di classe può, infatti, riconoscere:
- in relazione alle competenze trasversali maturate durante il periodo all’estero: fino a massimo 60 ore per i Licei e 80 ore per gli Istituti Tecnici;
- relativamente a certificazioni di esperienze di lavoro/volontariato rilasciate da Associazioni/Aziende/Istituti Scolastici stranieri: fino a massimo 40 ore per i Licei e 70 ore per gli Istituti Tecnici.
Inoltre, se durante il suddetto periodo all’estero lo studente è coinvolto in un tirocinio formativo sviluppato secondo i criteri dei tirocini formativi in Italia (sottoscrizione di convenzione e progetto di tirocinio tra Ente/azienda ospitante e Istituzione italiana) le quote massime previste possono essere superate.
Frequenza di un periodo all’estero di durata inferiore all’anno scolastico
Se lo studente rientra dall’estero entro il mese di gennaio non sono previsti momenti di accertamento delle discipline, bensì lo svolgimento di un colloquio necessario per un adeguato reinserimento nella classe. A tal fine il Consiglio di classe, sulla base della documentazione presentata, dei risultati ottenuti ivi documentati e del colloquio indica quali eventuali modalità di recupero lo studente sia tenuto ad osservare per integrare le conoscenze e competenze ritenute indispensabili per il prosieguo degli studi (brevi corsi di recupero e/o specifiche indicazioni). Se il rientro dall’estero avviene successivamente al mese di gennaio o nel caso di frequenza all’estero dell’ultima parte dell’anno scolastico vengono applicate le procedure previste nel caso di frequenza di un intero anno scolastico all’estero, compresa la sottoscrizione del contratto formativo e lo svolgimento del colloquio integrativo, se necessario, sui nuclei fondanti delle discipline entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo al rientro dall’estero.