Studente protagonista di atti vandalici a scuola: viene sospeso fino al termine delle lezioni, ma i giudici lo reintegrano. Ecco perché

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Il caso in commento riguarda la richiesta di annullamento del provvedimento disciplinare con cui è stata inflitta ad uno studente la sanzione disciplinare della sospensione per 15 giorni e successivamente della sospensione dell’alunno fino alla fine delle lezioni, senza obbligo di frequenza, chiedendosi la condanna dell’Amministrazione a ripristinare immediatamente il diritto/dovere all’istruzione obbligatoria del minore.

La questione

I ricorrenti, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul proprio figlio minore hanno impugnato i provvedimenti disciplinari inflitti dalla scuola a quest’ultimo, per aver lo stesso “preso parte ad atti vandalici di particolare gravità avvenuti all’interno della scuola”. A fondamento del gravame i ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative procedimentali e del principio del ne bis in idem (essendo state adottate due sanzioni disciplinari per punire una stessa condotta); nonché il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, ed infine la violazione del D.P.R. n. 249/1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Nel caso di specie non sarebbe stata offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, né sarebbe stato predisposto in suo favore un percorso inclusivo di recupero educativo, né si sarebbe tenuto conto della sua situazione personale. In ogni caso, a detta dei ricorrenti, l’alunno non avrebbe commesso fatti di tale gravità da meritare, anche alla stregua del Regolamento di disciplina della scuola, la sanzione adottata, non avendo egli compiuto atti di violenza, ed essendosi invece solamente introdotto, fuori dall’orario scolastico, nei locali della scuola per dar luogo ad una forma di protesta non violenta. In particolare, nella relazione del Dirigente scolastico depositata in giudiziosi descrivevano in modo dettagliato i fatti contestati verificatosi durante il fine settimana dove un gruppo di studenti avevano fatto  irruzione all’interno della scuola con l’intento di intraprendere l’occupazione, procurando diversi danni all’Istituto. Per il TAR della Toscana con sentenza del 5/07/2024 n° 830 il ricorso è fondato.

Illegittima la sanzione disciplinare carente di motivazione

Osserva il TAR, anche alla luce della circostanziata descrizione dei fatti contenuta nella relazione del Dirigente, emerge con evidenza il difetto di motivazione del provvedimento disciplinare in oggetto, nel quale la ragione della sospensione fino al termine dell’anno scolastico è compendiata nella seguente laconica ed astratta indicazione: “lo studente ha preso parte ad atti vandalici di particolare gravità avvenuti all’interno della scuola”, senza alcun riferimento ai fatti concretamente accaduti e accertati dalla scuola. Né risulta, almeno sul piano formale, che alcun riferimento ai comportamenti concretamente addebitati allo studente sia stato effettuato dalla scuola nella contestazione dell’addebito indirizzata allo studente e ai suoi genitori, o successivamente, nel corso del procedimento o nelle successive comunicazioni ai genitori. La violazione delle garanzie procedimentali difensive, come denunciata dai ricorrenti, sembra dunque, sotto tali profili, palesarsi in maniera evidente. In ogni caso, sul piano sostanziale, l’impugnata sanzione disciplinare dell’allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, come già osservato dal Collegio nell’ordinanza cautelare, incorre nelle violazioni dei principi di gradualità e di proporzionalità della sanzione, come in particolare positivizzati nella tabella allegata al Regolamento di disciplina della scuola.

Ebbene, nella motivazione del provvedimento e nei verbali depositati in atti non si dà conto della sussistenza di alcuno di quest’ultimi presupposti (della recidiva o dell’eccezionale gravità dei comportamenti posti in essere, in quanto non meramente riconducibili ai “gravi atti di vandalismo”). Né, peraltro, si dà conto della “situazione personale dello studente” come invece richiesto dall’art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 249 del 1998 (allo stesso modo del regolamento interno di disciplina), norma che comunque prevede anche che allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

In conclusione, il Collegio, osserva che pur consapevole della intollerabilità della condotta asseritamente posta in essere dallo studente e del dovere della scuola di rispondervi con rigore e severità, anche al fine di far comprendere agli studenti la gravità ed il profondo disvalore sociale di taluni comportamenti, non può fare a meno di riscontrare nell’atto impugnato i vizi denunciati dalla parte ricorrente, dovendo in particolare il potere sanzionatorio conformarsi ai criteri di gradualità e proporzionalità come in concreto declinati nel regolamento di disciplina dell’Istituto scolastico.

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