Studente prende 8 in condotta, i genitori fanno ricorso al Tar per avere 9. Ecco come hanno risposto i Giudici

WhatsApp
Telegram

Un gruppo di genitori ha presentato ricorso contro il verbale di scrutinio finale relativo all’anno scolastico, contestando l’attribuzione del voto di 8 in condotta assegnato al proprio figlio. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 00030/2025, ha respinto il ricorso, motivando la decisione su più fronti.

Valutazione dell’8 in condotta come espressione di comportamento corretto

Secondo quanto indicato dai giudici, un voto pari a 8 esprime comunque un giudizio positivo. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la valutazione del comportamento, tale voto riflette un comportamento generalmente corretto, pur non corrispondente ai criteri di eccellenza richiesti per ottenere un 9 o un 10.

Il TAR ha inoltre sottolineato che l’attribuzione del voto ha contribuito ad innalzare la media generale dell’alunno, attestata a 7,5. Ciò dimostra che il consiglio di classe non ha inteso penalizzare lo studente, ma ha piuttosto considerato la valutazione del comportamento come parte del giudizio complessivo. In merito a ciò, l’art. 1 del Regolamento specifica che “il voto in condotta fa media e determina quindi l’attribuzione dei crediti scolastici”. Il TAR ha quindi escluso che l’attribuzione del voto sia stata determinata da criteri di natura didattica, come invece sostenuto dai ricorrenti.

La valutazione non richiede la verbalizzazione di ogni episodio

I giudici hanno ribadito che non è previsto l’obbligo per i docenti di annotare ogni singolo episodio avvenuto durante le lezioni. L’assenza di verbalizzazione non impedisce agli insegnanti di tener conto dei comportamenti osservati nel corso dell’anno. L’episodio contestato, non registrato formalmente, potrebbe essere stato ritenuto non rilevante sul piano disciplinare, ma comunque indicativo di una condotta non completamente esemplare.

Il TAR ha inoltre ricordato che il voto assegnato nel primo quadrimestre non vincola il giudizio finale. È nel secondo quadrimestre che è stata emessa una nota disciplinare, contribuendo alla determinazione del voto di condotta finale.

L’importanza della valutazione complessiva del comportamento

Il TAR ha osservato che la valutazione del comportamento non può basarsi esclusivamente su singoli episodi. Tuttavia, alcuni accadimenti, pur se isolati, possono fornire indicazioni sul comportamento globale dell’alunno. Secondo l’art. 9 del Regolamento scolastico, il giudizio deve essere espresso tenendo conto dell’intero percorso annuale, e non risulta che il consiglio di classe abbia agito diversamente.

Un voto pari a 8, come chiarito dal TAR, riflette una valutazione favorevole, distinguendosi dal 9 per lievi aspetti come:

  • occasionali ritardi;
  • mancanza di partecipazione spontanea;
  • atteggiamenti non pienamente conformi all’eccellenza.

Il TAR ha quindi riconosciuto che i singoli episodi, sebbene non determinanti da soli, contribuiscono alla costruzione del giudizio complessivo. Inoltre, la valutazione individuale dell’alunno non può essere influenzata da considerazioni riferite al comportamento del gruppo classe.

Comunicazione scuola-famiglia e assenza di pregiudizio per lo studente

Il TAR ha concluso che il giudizio espresso sullo studente è stato sostanzialmente positivo, non giustificando la necessità di un’allerta preventiva nei confronti della famiglia. La comunicazione con i genitori si è dunque mantenuta nei limiti consueti previsti nel rapporto tra istituto scolastico e nucleo familiare, senza che emergesse l’obbligo di ulteriori segnalazioni.

WhatsApp
Telegram

Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart