Studente non va a scuola, arriva l’ultimatum del sindaco. Fino al carcere per i genitori che non assolvono all’obbligo d’istruzione

Iscrizioni all’anno scolastico 2025/26 aperte fino alle ore 20 del 10 febbraio. La circolare ministeriale ricorda che le sanzioni per i genitori che non adempiono all’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono state inasprite. Dalla provincia di Treviso – come riporta Il Gazzettino – un caso di diffida e ultimatum da parte del sindaco.
Lo studente di 14 anni non sarebbe mai andato a scuola nel corrente anno scolastico. I genitori sono stati ammoniti dal sindaco per il mancato rispetto dell’obbligo dell’istruzione.
Ora arriva l’ultimatum: se entro una settimana il ragazzo non torna a scuola, il caso andrà in Procura.
Sanzioni inasprite
Ad inasprire le sanzioni per i genitori inadempienti è stato il decreto Caivano, poi legge 13 novembre 2023, n. 159. Lo ricorda la circolare MIM n. 47577 del 26 novembre 2024: “Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano“.
Cosa fanno dirigenti scolastici e sindaci
Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni e individua quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione ai genitori, il dirigente scolastico avvisa entro 7 giorni il sindaco affinché proceda all’ammonizione del genitore invitandolo ad ottemperare alla legge.
Fino al carcere per genitori inadempienti
Dopo l’ammonizione, se ancora il genitore non provvede all’assolvimento, arriva il carcere.
Il decreto Caivano ha così disposto:
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.