Studente liceo escluso dalla gita scolastica nel 2011, “ha compromesso la mia salute psicofisica” e chiede risarcimento di 375mila euro

WhatsApp
Telegram
organi collegiali

Uno studente liceale ha fatto ricorso per risarcimento danni contro il Ministero dell’Istruzione perché nel 2011 gli è stato impedito, a suo modo di dire in modo immotivato, di partecipare alla gita scolastica. Il ricorso ha scopo risarcitorio, perché il divieto avrebbe compromesso, così sostiene, la sua salute psicofisica, chiedendo un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di 375mila euro.

Il ricorso si basa su unico motivo, che il consiglio di classe e il dirigente scolastico del liceo frequentato avrebbero adottato provvedimenti amministrativi illegittimi. La difesa da parte delle amministrazioni si basa sul fatto che lo studente non vanterebbe un diritto soggettivo di partecipare alla gita scolastica, e che l’esclusione dalla gita scolastica era stata formalizzata con atto motivato del liceo emanante.

In realtà, allo stato attuale dei procedimenti messi in essere dalla richiesta risarcitoria, non si è ancora giunti ad una conclusione. Innanzi tutto, gran parte del dibattito si è incentrato sulla giurisdizione del caso che riguarda un risarcimento legato non a condotta materiale, ma da un provvedimento amministrativo (Consiglio di Classe e Dirigente) durante l’espletamento di proprie funzioni.

Lo studente dovrà rivolgersi al Tar, per richiedere il risarcimento, e sebbene la richiesta possa sembrare esagerata, sarà il giudice, nel caso di ragione assegnata al ricorrente, di quantificare il danno.

Esiste, effettivamente, il presupposto del danno? Saranno i giudici a dirlo, è comunque certo che la gita scolastica è un momento formativo che è parte della vita dello studente da un punto di vista didattico/formativo che di socializzazione.

Tra l’altro l’atto che ha scatenato la richiesta è un atto definitivo, non modificabile a meno di non riportare le lancette indietro di 12 anni. Di conseguenza, se il giudice dovesse ritenere esistere i presupposti del risarcimento, questo dovrebbe tener conto dell’impossibilità di annullamento dell’atto.

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione