Studente fuma a scuola sigaretta elettronica, Dirigente lo sospende e genitori fanno ricorso. Ecco cosa hanno detto i giudici

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Giungevano alla scuola numerose segnalazioni di studenti che fumavano di nascosto nei locali dell’Istituto. A fronte di tali segnalazioni, la dirigente scolastica prescriveva un rafforzamento della sorveglianza, oltre a presentare formale esposto alle Forze dell’ordine sul commercio tra minori, sia dentro che fuori dall’Istituto, di sigarette elettroniche. Individuati i presunti responsabili, venivano sospesi. Si pronuncia con sentenza N. 00679/2023 il TAR per la Lombardia.

La questione
La dirigente scolastica dell’Istituto adottava nei confronti di uno studente la sanzione disciplinare di due giorni di sospensione, senza obbligo di frequenza. La sanzione era così motivata: “per aver violato il regolamento di Istituto venendo meno all’obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile”. La sanzione veniva impugnata dalla famiglia deducendo che in sostanza non erano mai state informate dei fatti oggetto di addebito e non sono state chiamate ad esporre le proprie ragioni e nemmeno sono state messe nelle condizioni di farlo. Lamentavano, inoltre, che nel testo del provvedimento disciplinare mancano l’indicazione dei fatti addebitati, la contestazione degli stessi e la convocazione dei genitori per rendere le proprie difese.

La comunicazione verbale della contestazione

Il TAR afferma che ritiene che l’alunna abbia ricevuto formale contestazione dell’infrazione mediante comunicazione verbale in classe, alla presenza degli altri studenti. L’idoneità della contestazione verbale ad avviare il procedimento disciplinare scolastico risulta già suffragata dalla giurisprudenza (Tar Emilia Romagna 800/2016). Quanto alla presunta lesione delle prerogative difensive, risultano provati i tentativi della scuola di avviare un contraddittorio procedimentale con la famiglia. A tali tentativi va ad aggiungersi il principio, pacificamente applicabile anche a tale tipo di procedimento disciplinare, per cui: “i vizi procedurali possono dar luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall’interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli” (Cass. Sez. Lavoro 14069/2019).

Legittimo sospendere che fuma con la sigaretta elettronica a scuola

Va preliminarmente rilevato che il preambolo del provvedimento disciplinare in commento richiama l’art. 29.2 del Regolamento d’Istituto che, tra i “Doveri relativi alla legalità”, indica il rispetto del divieto di fumo a scuola.
Per ciò che riguarda la parte più strettamente motivazionale, osserva il TAR, invece, il provvedimento gravato motiva facendo riferimento alla circostanza che la studentessa abbia “violato il Regolamento d’Istituto venendo meno all’obbligo di mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole di convivenza civile”. Rispetto a tale enunciato parte ricorrente, sostanzialmente, ne contesta la grave carenza per difetto di specificità.
Per i giudici dunque la riportata motivazione, pur non indicando la specifica condotta contestata, risulta sufficiente ed adeguata e, per tale via, non idonea a configurare uno sviamento della funzione esercitata rispetto allo scopo prefissato dalle norme attributive del potere.
L’art. 4 del DPR 249/1998, così come sostituito dal DPR 235/2007, individua i principi e i criteri direttivi a cui i Regolamenti disciplinari delle singole istituzioni scolastiche devono ispirarsi, tra i quali, ad esempio, gli scopi perseguiti dalle sanzioni disciplinari, la personalità della responsabilità, il principio del contraddittorio procedimentale, la libertà di espressione in forme corretta e non lesiva, la temporaneità, la proporzionalità e la gradualità delle sanzioni, nonché gli organi deputati ad irrogarle in relazione alle diverse tipologie.

Il Regolamento d’Istituto, invero, elenca specificamente i diritti e i doveri degli studenti. Attraverso specifiche tabelle sono indicate, una ad una, le condotte vietate, le sanzioni disciplinari corrispondenti a ciascuna di esse, l’organo competente all’irrogazione, i riferimenti normativi e l’organo competente per i ricorsi con relativo termine d’impugnazione.

Il ricorso all’organo di garanzia

Il TAR si sofferma anche sull’organo di garanzia, che è quell’organo a cui le famiglie possono rivolgersi per impugnare la sanzione . Rileva il tribunale amministrativo lombardo che il ricorso all’organo di Garanzia, in buona sostanza, mira a provocare un riesame dell’intera vicenda, sia in punto di fatto che sotto un profilo più strettamente disciplinare. A tale scopo, l’art. 30.4 del Regolamento d’Istituto dispone che l’Organo di Garanzia “alla seduta può chiamare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, accompagnato dai genitori”. Nel caso in esame, tale facoltà è stata esercitata, aggiungendo anche la presenza del rappresentante legale. Ciò al fine di pervenire alla ricostruzione della vicenda, in una logica di riesame, con il massimo apporto delle parti coinvolte.

Nonostante quanto sopra, le parti non hanno partecipato. L’assenza non risulta giustificata, tenendo conto dei tempi ristretti imposti alla scansione procedimentale dalle disposizioni regolamentari. Difatti, il termine entro cui l’Organo deve riunirsi è 10 gg. dalla ricezione del ricorso (art. 30.4 del Regol. d’Istituto) ed il termine per la convocazione è di 5 gg., sempre dalla ricezione del ricorso (art. 29.4 punto n. 4 Regolamento d’Istituto). Concludendo,dunque, con il rigetto del ricorso e confermando la validità della sanzione disciplinare.

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