Studente ferisce compagno con matita in verticale su sedia, 15 giorni di sospensione. Per i genitori illegittima e chiedono risarcimento danni. Sentenza

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L’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla frequenza scolastica per 15 giorni, comminata a un alunno, che aveva posto una matita in posizione verticale sulla sedia nel momento in cui un compagno si sedeva, va inquadrata nella connotazione di estrema gravità che le caratterizza, perché riferite a un atto capace di ledere l’integrità fisica di un alunno. Lo ha statuito il Consiglio di Stato, Sez. VII, Sentenza 30 maggio 2022, n. 4390.

I fatti

Il ferimento del compagno. Durante la lezione era emerso che un alunno presentava una ferita lacero-contusa di circa 1 cm di diametro nella zona perineale con sanguinamento. Prestati i soccorsi del caso, il Preside dell’Istituto scolastico ha richiesto ai vari compagni di classe quale fosse stata la causa della ferita. Dalle dichiarazioni dei ragazzi, è emerso che la ferita sarebbe stata causata dal compagno di banco, che aveva posto una matita in posizione verticale sulla sedia nel momento in cui il ragazzo si sedeva. Nell’immediatezza dei fatti, il compagno è stato convocato in Presidenza dove, accompagnato dal padre, ha ammesso di aver posizionato per scherzo la matita sulla sedia del compagno, senza tuttavia avere l’intenzione di infliggere un danno.

La sospensione dalla frequenza per 15 giorni. Il Preside ha convocato un Consiglio di classe straordinario “per sanzioni disciplinari ai sensi del Regolamento d’Istituto”, dove veniva deliberato all’unanimità “di comminare una sanzione di 15 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza, consigliando alla famiglia di prendere in considerazione il cambio della scuola”.

I genitori ricorrono

Il reclamo e il giudizio di I grado. A seguito di respingimento del reclamo presentato dai genitori del minore all’Organo di garanzia dell’Istituto e, poi, al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, è stato adito il TAR per ottenere l’annullamento della sanzione e il risarcimento dei danni subiti. I ricorrenti hanno lamentato in prime cure l’illegittimità della sanzione comminata per plurime violazioni, di natura sostanziale e procedimentale:

  • del d.P.R. n. 249/1998, come modificato dal d.P.R. 21.11.2007, n. 235,
  • della circolare ministeriale prot. n. 3602/PO del 4.7.2008,
  • del Regolamento d’istituto.

Il Tar ha rigettato il ricorso ritenendo che:

  • “l’inquadramento del comportamento tenuto nell’ambito di una casistica che presenta il requisito della “gravità” non appare irragionevole né la sanzione comminata appare sproporzionata rispetto all’evento e ai danni procurati”,
  • non sussistono i vizi procedimentali rilevati giacché il Consiglio di classe sarebbe stato regolarmente convocato in via d’urgenza mediante l’annotazione nel registro di classe,
  • non sussistono vizi nella composizione dell’Organo di garanzia interno alla scuola.

Il rigetto in appello. In appello, i genitori hanno chiesto:

  • l’annullamento della sanzione,
  • la condanna delle amministrazioni al risarcimento di tutti i danni morali patiti dal minore.

Le asserite illegittimità. I genitori hanno lamentato la illegittimità della sanzione irrogata per violazione:

  • dell’art. 4, d.P.R. n. 249/1998 (modificato dal d.P.R. n. 235/2007),
  • del Regolamento d’istituto,
  • dei principi del contraddittorio e di proporzionalità e gradualità delle sanzioni e per sviamento di potere, rappresentando che tali disposizioni prevedono una finalità educativa delle sanzioni, che l’interessato deve poter esporre le proprie ragioni e che le sanzioni stesse devono essere temporanee e proporzionate. Hanno pure evidenziato che allo studente deve essere “offerta la possibilità” di convertire la sanzione “in attività in favore della comunità scolastica” (art. 4, c. 5, Statuto), proprio perché la finalità della sanzione non è punitiva ma educativa e di rafforzamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica.

L’estrema gravità. Nel rigettare l’appello, il Consiglio di Stato ha evidenziato che il TAR non ha violato:

  • il d.P.R. n.249/1998 (modificato dal d.P.R. n. 235/2007),
  • il Regolamento d’Istituto,
  • i principi del contraddittorio e della proporzionalità e gradualità delle sanzioni irrogate.

L’applicazione di dette disposizioni, per il Consiglio di Stato, va inquadrata nella connotazione di estrema gravità che le caratterizza, perché riferite a un atto capace di ledere l’integrità fisica di un alunno. In questo contesto, si dà conto, nella pronuncia del Tar delle:

  • dichiarazioni rese dallo studente circa la propria personale responsabilità,
  • testimonianze rese dal personale scolastico.

Altri episodi

Nella memoria dell’amministrazione, richiamata dal Tar, diversamente da quanto affermato dai genitori, si riferisce di altri episodi di cui lo stesso studente si sarebbe reso autore, non smentite, in quella sede, dalla controparte. Tali circostanze, oltre a deporre in favore della proporzionalità della misura adottata, ritenuta adeguata in relazione alle circostanze oggettive e soggettive conosciute dal corpo docente, pur tenendo conto dei principi generali di gradualità e con riferimento alle finalità della misura sanzionatoria, depongono altresì per l’urgenza del provvedimento, comprovata dai passaggi procedimentali tempestivi posti in essere dall’amministrazione scolastica.

La garanzia del contraddittorio

Nel ritenerla sussistente, il Consiglio di Stato ha rivelato che il Tar ha dato conto della sollecitazione nei confronti dei genitori, al termine dell’istruttoria, a depositare eventuali memorie o a chiedere apposita audizione, invito che non è stato raccolto. Per converso, gli interessati, informati dell’esito del procedimento, hanno potuto esercitare il diritto di accesso agli atti.
Composizione Organo di garanzia interno della scuola (art. 5, d.P.R. n. 249/1998). Chiamato a decidere sull’impugnazione della sanzione disciplinare, secondo i genitori non assicurava le condizioni di oggettività ed imparzialità: una docente aveva partecipato al Consiglio di classe, all’esito del quale era stata irrogata, all’unanimità, la sanzione disciplinare al minore, mentre un’altra docente aveva collaborato col Preside all’accertamento dei fatti che avevano condotto all’irrogazione della sanzione. Per i genitori, sussistendo conflitto d’interessi, la componente docente dell’organo avrebbe dovuto astenersi dal decidere ed essere sostituita da docenti non coinvolti nella vicenda. Nel rigettare la doglianza, il Consiglio di Stato ha evidenziato la composizione predeterminata dell’Organo di garanzia, regolarmente costituito, rappresenta come una mera supposizione non dimostrata la dedotta posizione precostituita nei confronti dell’alunno sanzionato o il presunto conflitto di interessi, tanto che l’organo di garanzia regionale, evocato dai genitori con ulteriore reclamo, aveva confermato la decisione.

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