Studente espulso per insulti a docenti e ATA, il Consiglio di Stato conferma la sanzione: “Comportamenti incompatibili con la didattica, giustificata applicazione delle regole scolastiche”

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9647, del 2 dicembre 2024, ha confermato l’espulsione di due anni da un istituto scolastico per uno studente, reo di aver ripetutamente insultato il corpo docente e il personale amministrativo.
“La sanzione impugnata“, si legge nella sentenza, “costituisce una più che giustificata applicazione delle condivise regole di funzionamento della comunità scolastica, anche nella prospettiva dello sviluppo educativo delle persone”. I giudici hanno sottolineato la gravità degli insulti proferiti dallo studente, definendoli “comportamenti aggressivi, fondatamente ritenuti incompatibili con il corretto svolgimento delle attività didattiche”.
L’autonomia valutativa dell’amministrazione scolastica
La sentenza ribadisce l’autonomia valutativa dell’amministrazione scolastica in materia disciplinare. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato come l’istituto, “nella propria autonomia valutativa, immune da profili di illogicità o di incompletezza istruttoria, ha appurato la commissione di comportamenti aggressivi”. Ciò significa che la decisione dell’amministrazione scolastica, basata su un’istruttoria adeguata, non può essere messa in discussione se non per evidenti vizi di forma o di sostanza. “L’amministrazione”, ribadiscono i giudici, “ha dato debita – e quindi legittima – applicazione all’art. 8 del Codice di disciplina”.
La recidiva e la gravità delle offese
A pesare sulla decisione del Consiglio di Stato è stata la recidiva del comportamento dello studente, al quale era già stata irrogata una sanzione più lieve per analoghi episodi. La reiterazione degli insulti, unita alla loro gravità, ha giustificato l’applicazione della sanzione massima prevista dal regolamento d’istituto. “Risulta integrata”, conclude la sentenza, “la fattispecie di cui alla citata lettera a) del regolamento d’Istituto, con la conseguente legittimità e proporzionalità della sanzione inflitta”.
Il fatto che lo studente fosse affetto da DSA e avesse un’età superiore alla media non ha costituito un’attenuante, non essendo emerso alcun nesso causale tra la sua condizione e gli insulti proferiti.