Studente espulso per aver usato cellulare alla maturità, genitori ricorrono. Sentenza Tar

Alla maturità viene ritirato il compito di uno studente, sorpreso ad utilizzare il cellulare. Il verbale della Commissione d’Esame viene impugnato ma il TAR avalla la condotta dei docenti, offrendo importanti spunti di riflessione sulle potestà disciplinari, attribuite dalla legge, in sede di svolgimento delle prove, nonché sui limiti di sindacabilità da parte del giudice amministrativo.
L’impiego del cellulare durante la prova scritta della maturità
Nel corso dello svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di maturità, un docente avvistava un allievo nel mentre consultava un telefono cellulare, quindi il compito veniva ritirato.
La verbalizzazione dell’accaduto.
La Commissione d’esame verbalizzava l’accaduto, rinviando al giorno successivo l’assunzione di ogni provvedimento sul punto, in modo che tutti i membri potessero essere presenti. In considerazione della Nota del MIUR del 6 giugno 2019 n. 12396, come pure di quanto disposto dall’art. 95 del Regio Decreto n. 653/1925, la Commissione redigeva un verbale ove imprimeva la volontà collegiale di escludere lo studente dalle prove successive.
L’impugnazione del verbale e la decisione del TAR.
L’alunno impugnava tale delibera, chiedendone al TAR l’annullamento. La II Sezione del TAR Puglia – Lecce ha ritenuto pienamente valido e legittimo il provvedimento emanato dalla Commissione scolastica nei confronti del giovane, rigettando il ricorso da quest’ultimo proposto e teso all’annullamento del verbale col quale era stata deliberata la sua esclusione dall’esame di Stato.
La legittimità dell’operato della Commissione.
In tale occasione il TAR ha chiarito l’ampiezza dei poteri, delineati dalla normativa, esercitabili dalla Commissione d’esame in tale sede, ed i relativi limiti scanditi dalla stessa disciplina:
- Le sanzioni applicabili dalla Commissione. L’art. 95, comma III, Regio Decreto 653/1925, è norma sulla competenza, che non individua tutti i provvedimenti disciplinari che la Commissione esaminatrice può assumere verso gli studenti che realizzano condotte irregolari nel corso dello svolgimento delle prove d’esame. Discende che gli organi competenti, possono ricorrere anche a sanzioni diverse, previste da altre fonti normative.
- La potestà del MIUR in ordine alle modalità di svolgimento dell’esame. L’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi superiori di secondo grado è disciplinato dal D. Lgs. n. 62/2017, dove all’art. 12, c. IV, attribuisce al MIUR il potere di adottare i provvedimenti relativi alle modalità organizzative ed operative per il suo corretto svolgimento.
- Il MIUR ha emanato la Circolare sul divieto di impiego dei cellulati in base alla potestà organizzativa prevista dalla legge. Consegue che il Ministro ha facoltà di determinare le sanzioni disciplinari più opportune, al fine di reprimere le condotte irregolari che si verificano nel corso degli esami di Stato e, per attuare tale fine, il 6 giugno 2019 è stata emanata la Circolare n. 12396, contenente la previsione dell’espulsione dello studente che impieghi dispositivi elettronici nel corso delle prove.
- La sanzione consistente nell’espulsione dello studente. Secondo il TAR le due discipline (art. 95, c. III, R.D. n. 653/1925 e Circolare n. 12396/2019) non contrastano:
- l’art. 95, c. III, R.D., secondo cui “l’annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice: dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero”, si limita ad indicare la Commissione esaminatrice quale organo competente ad annullare singole prove, senza impedire che la stessa possa adottare provvedimenti diversi, previsti da altre fonti disciplinanti la medesima materia,
- la circolare MIUR 12396/2019, riguardante gli “Adempimenti di carattere operativo e organizzativo relativi all’esame di Stato conclusivo il secondo ciclo di istruzione”, afferma che i Dirigenti scolastici hanno il dovere di avvisare gli studenti circa il divieto assoluto di utilizzare, durante lo svolgimento delle prove, cellulari e dispositivi elettronici e che coloro che contravvengono a tale regola saranno esclusi dalle prove d’esame successive, introducendo, quindi, la specifica sanzione dell’esclusione dello studente che faccia uso del cellulare nel corso dell’esame.
I requisiti della motivazione del verbale.
La motivazione del verbale è risultata corretta, in quanto ciò che era stato riportato in tale atto amministrativo, secondo il TAR, rispettava i principi elencati all’art. 3 della L. n. 241/1990, in ordine a:
- completezza,
- logicità,
- idoneità a consentire al destinatario del provvedimento la conoscenza di tutti elementi fondanti la decisione assunta nei suoi riguardi.
La descrizione dei passaggi fattuali e motivazionali. In particolare, il verbale impugnato riportava in modo esplicito ogni passaggio seguito dalla Commissione esaminatrice:
- veniva tenuta in considerazione la Circolare MIUR n. 12396, e la sanzione in essa prevista,
- venivano menzionati gli ammonimenti rivolti agli studenti sul divieto di impiegare cellulari e le conseguenze disciplinari,
- veniva verbalizzata la considerazione di applicare misure alternative, quali l’annullamento della singola prova, ritenute tuttavia, per la gravità dei fatti, inapplicabili al caso di specie,
- infine, in base alle riportate considerazioni, veniva deliberata la decisione di espellere lo studente, escludendolo dalle prove d’esame successive.