Studente con PDP non ammesso a classe successiva. Consiglio di Stato ribalta giudizio del Consiglio di classe per mancato utilizzo degli strumenti compensativi

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L’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata costituisce un vero e proprio obbligo che le istituzioni scolastiche non possono esimersi dall’osservare, adempimenti questi ultimi il cui rispetto deve essere considerato ancora più stringente in ipotesi di sussistenza di patologie. Lo ha statuito il Consiglio di Stato, Sezione VII, Sentenza n. 3402 del 29 aprile 2022.

La non ammissione alla classe successiva annullata

Il Tar aveva accolto il ricorso proposto contro il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un alunno di un istituto di Istruzione Superiore, per avere conseguito voti negativi in 5 materie. Si sosteneva che, malgrado l’istituto scolastico avesse predisposto un apposito piano didattico personalizzato, non ne avrebbe dato concreta ed efficace attuazione.

La mancata utilizzazione degli strumenti compensativi

Il logopedista incaricato dai ricorrenti, aveva evidenziato che, proprio nelle materie in cui l’alunno non aveva ottenuto la sufficienza, non era stata data la possibilità di utilizzare le mappe concettuali e, più in generale, non erano stati impiegati gli strumenti compensativi previsti dal piano personalizzato.

Nella relazione dell’istituto scolastico la mancata adozione delle mappe concettuali veniva confermata, indirettamente, dalla stessa Amministrazione. L’utilizzo solo parziale delle mappe concettuali era rimasto indimostrato, in quanto l’istituto non aveva individuato in quali materie e in quali circostanze aveva ritenuto di non applicare tali strumenti compensativi, limitandosi a un’affermazione di principio, diretta evidentemente a circoscrivere l’inadempimento comunque accertato.

Nel piano didattico personalizzato l’adozione di tali strumenti era prevista in tutte le materie in cui l’alunno era risultato insufficiente, senza distinzione alcuna in ordine alla tipologia delle mappe concettuali da utilizzare. L’istituto scolastico, limitandosi a depositare una relazione, non aveva neppure contestato le conclusioni del logopedista che aveva seguito l’alunno per tutto l’anno scolastico che, a sua volta, aveva evidenziato sia le specifiche materie nell’ambito delle quali non si era applicato il piano didattico personalizzato sia, nel contempo, l’avvenuto svolgimento di verifiche con modalità non idonee rispetto ai disturbi dell’alunno.

La correlazione tra impiego degli strumenti compensativi e il giudizio di non idoneità

Il nesso tra l’utilizzo degli strumenti compensativi e il giudizio di non idoneità veniva, peraltro, confermato dalla circostanza che erano stati i docenti (come si evinceva dal verbale del primo quadrimestre) a ricondurre la valutazione di scarso rendimento alla diagnosi effettuata sull’alunno, circostanza che avrebbe dovuto obbligare a un rispetto più scrupoloso delle prescrizioni contenute nel piano didattico personalizzato.

L’obbligo di didattica personalizzata

In presenza di un alunno con certi disturbi, la scuola è tenuta a fornire degli elementi di supporto con misure di sostegno individualizzate da esperti del settore e a tenerne conto nel vaglio complessivo del rendimento. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 31203/2010). Le istituzioni scolastiche devono garantire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico le quali tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; si devono introdurre strumenti compensativi, ivi compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere (T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 2356/2014). Consegue che l’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata costituisce un vero e proprio obbligo che le istituzioni scolastiche non possono esimersi dall’osservare, adempimenti questi ultimi il cui rispetto avrebbe dovuto essere considerato ancora più stringente in relazione alla pluralità delle patologie riferite al caso di specie.

La mancanza di motivazioni

E’ stato osservato che non solo non erano state rispettate le prescrizioni contenute nel piano didattico personalizzato, ma il verbale di scrutinio si limitava a sancire la mancata ammissione alla classe successiva, senza prendere in esame la peculiare situazione patologica dell’alunno.

Precedenti pronunce hanno chiarito che la scuola deve, non solo predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati al caso concreto mediante l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato, ma, in sede di scrutino finale, valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 3465/2014).

Pertanto, è stato confermato come illegittimo, per difetto di motivazione, il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe, allorché, in presenza di un accertato disturbo, aveva omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sulla promozione alla classe successiva. In particolare, il consiglio di classe si era limitato a porre in essere un generico riferimento all’applicazione di strumenti compensativi, circostanza rimasta in seguito smentita dalla relazione e dalla documentazione.

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