Studente con handicap, viene ammesso agli esami nonostante rendimento non adeguato. Genitori impugnano la promozione. Sentenza TAR

La sentenza in commento del TAR del Lazio n. 06624/2022 riguarda il caso particolare di un ricorso proposto dall’amministratore di sostegno di uno studente, con il quale ha impugnato il verbale di scrutinio finale relativo alla sua ammissione all’esame di stato, a firma del dirigente scolastico, unitamente agli atti presupposti. Ad essere oggetto di contestazione è l’indebita ammissione all’esame di stato conclusivo del ciclo di studi secondario dello studente in argomento, affetto da un forma di handicap grave ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge n. 104/92, nonostante il mancato completamento di un percorso inclusivo soddisfacente e, quindi, in presenza di un rendimento complessivo non adeguato.
La normativa
I giudici rilevano che va rammentato come le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, adottate con nota dell’agosto 2009 da parte del M.I.U.R., prevedano espressamente, al punto 2.4 segnatamente, che “La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance”. Da ultimo, così come indicato nel P.E.I. che, invero, prevede una programmazione didattica “differenziata”, è previsto che “le verifiche e le valutazioni saranno frutto dell’osservazione quotidiana dei docenti di sostegno” i quali, attesa la centralità del progetto inclusivo dell’alunno, hanno più volte evidenziato, anche nell’ambito della riunione per lo scrutinio finale di ammissione all’esame di stato, la necessità che quest’ultimo ripetesse l’anno, al fine di poter essere messo nelle migliori condizioni per recuperare il deficit maturato nel suo percorso di inclusione scolastica dovuto alla pandemia in atto.
Legittimo accogliere la richiesta di non ammissione di uno studente all’esame di Stato se non ha raggiunto l’idoneità nel progetto d’inclusione
In altri termini, attesa la centralità del P.E.I. anche ai fini della valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili, appare evidente come, nel caso di specie, a fronte di molteplici documenti che attestino il mancato raggiungimento degli obiettivi in esso formulati, la valutazione espressa dallo stesso consiglio di classe in sede di scrutinio finale, oggi impugnata, con cui è stata ravvisata l’idoneità dello studente a partecipare all’esame di stato conclusivo del ciclo di istruzione secondaria, genericamente richiamando la sua assidua frequenza scolastica e le valutazioni positive ottenute nel primo e nel secondo quadrimestre, si pone in evidente contrasto con quanto rilevato dallo stesso organo collegiale in merito all’andamento del progetto inclusivo dell’alunno.(…) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, confermando la rescrizione dell’alunno al quinto anno per l’anno scolastico 2021/22. Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.