Studente che si ammala di COVID a scuola è come vittima di infortunio, ecco perché i Dirigenti protestano

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La questione riapertura scuole programmata per il 14 settembre è alimentata dalle polemiche dei presidi sulla propria responsabilità penale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, in quanto il Covid-19 in base all’articolo 42 del decreto-legge 18/2020 è equiparato a un infortunio sul lavoro.

Pertanto, chiedono al Governo di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici, atteso che tale responsabilità sembrerebbe eccessiva oltre al fatto che sarebbe materialmente impossibile riuscire a tenere sotto controllo tutti i fenomeni che possono verificarsi in una realtà lavorativa complessa, aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria. Sulla stessa linea è il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, il quale, nel replicare al sindacato Udir, ha condiviso la necessità di “uno sgravio di responsabilità per il personale scolastico, non può esserci responsabilità del singolo”.

Insomma, è evidente che non si può pretendere da un dirigente scolastico, per quanto affiancato da un responsabile del servizio di prevenzione e protezione e da un medico competente, il possesso e l’esercizio quotidiano di competenze che spaziano dalla logistica all’elettrotecnica, dalla tossicologia alla virologia, dall’acustica alla radioattività e che possa essere condannato in caso di infortunio derivante da un numero di cause così differenziate. D’altronde, al dirigente scolastico spetterà fornire indicazioni alle operazioni di entrata e di uscita degli alunni facendo sì che tra i banchi venga rispettata la distanza di sicurezza, in pari termini come l’accesso ai servizi igienici dell’istituto scolastico con le dovute attenzioni anche per gli studenti diversamente abili. Tale responsabilità, come già evidenziato, è assimilabile agli infortuni subiti dagli studenti, poiché l’omessa valutazione di un rischio esistente rappresenta un addebito di responsabilità per il dirigente scolastico. Da un punto di vista giuridico la mancanza delle suddette precauzioni minime che dovranno essere osservate dai dirigenti scolastici è conducibile nell’alveo della culpa in vigilando degli stessi, oltre al fatto che gli insegnanti del medesimo istituto sono responsabili ai sensi dell’articolo 2048 Codice Civile dei danni cagionati ai loro alunni durante la fascia oraria di propria sorveglianza sugli allievi. Pertanto, l’inosservanza delle regole di prevenzione e sicurezza da contagio CoVid-19 all’interno dei locali scolastici determina una responsabilità diretta dei dirigenti scolastici, quest’ultimi chiamati a valutare tutti i rischi per il personale docente e non docente e, soprattutto, per gli studenti attraverso adeguate misure di protezione per evitare la diffusione del Coronavirus nelle classi. Ne consegue che, secondo tale prospettiva, il principio di diritto sorretto in seno anche dal costante orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. IV pen., 12 settembre 2019, n. 37766; Cass., sez. III pen., 17 maggio 2001, n. 23012) si qualifica come posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola. Invero, tale circostanza si configura diversamente a seconda dell’età e del grado di maturazione degli alunni, ma anche dei compiti specifici di ciascun personale docente e amministrativo all’interno dell’istituto, in virtù dell’esistenza dell’obbligo di vigilanza nei confronti degli allievi, al fine di evitare che quest’ultimi possono recare danni a terzi o a sé stessi. Quindi, tra i doveri del dirigente scolastico rientrano, altresì, l’individuazione di prevedibili fonti di rischio o situazioni di pericolo per gli studenti che devono essere messi in sicurezza. Secondo tale impostazione, il dirigente scolastico assume le vesti di un datore di lavoro singolare, in quanto oltre a non essere proprietario dei locali scolastici è anche privo dei poteri di spesa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Negli istituti scolastici si evidenziano – in questo delicato periodo di emergenza – difficoltà insite a livello organizzativo, in quanto il dirigente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare i docenti e il personale amministrativo (in qualità di lavoratori) unitamente agli studenti, i quali usufruiscono del servizio scolastico. In tale prospettiva, per paradosso, docenti e dirigenti scolastici potrebbero essere responsabili persino di un eventuale contagio del loro studente rischiando, così, di diventare dei veri e propri controllori piuttosto che preoccuparsi dell’andamento scolastico dell’allievo e dell’osservanza del piano didattico programmato ad inizio anno.

Sul tema della responsabilità civile e penale è utile richiamare il comunicato dell’INAIL del 15 maggio secondo cui “Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”. In particolare, l’INAIL ha precisato che “In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”.

La questione riguarda direttamente anche i dirigenti scolastici, in quanto datori di lavoro (D.M. n.292/1996) e assoggettati agli obblighi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro secondo il decreto legislativo n. 81/2008. Il comunicato, riguardo alle condizioni per individuare eventuali responsabilità del datore di lavoro nel caso di infortuni/danni conseguenti al contagio, precisa che “si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.”

Pertanto, sulla base di questa ultima precisazione, è evidente che l’INAIL ha posto l’attenzione sulla responsabilità civile e penale sottolineando la difficoltà in concreto di configurare le stesse responsabilità. Pertanto, è plausibile la richiesta dei presidi laddove chiedono un intervento normativo sul Testo unico inerente la sicurezza ed in particolar modo sulla responsabilità dei presidi, mediante l’introduzione di uno ‘scudo’ ad hoc per tutelarli da un punto di vista penale. L’occasione giusta potrebbe essere l’introduzione di un emendamento all’interno del decreto legge n. 104 del 14 agosto con cui si chiariscano e si definiscano le responsabilità del dirigente scolastico nel momento in cui non può ottemperare alle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico.

Dalle prime indiscrezioni emerse dall’incontro tra la ministra Azzolina e il Comitato tecnico scientifico, tenutosi il 19 agosto, in attesa che venga pubblicato il parere, la ripartenza “rappresenta una priorità assoluta per il Paese”. L’avvio del nuovo anno scolastico al tempo del coronavirus sarà caratterizzato da nuovi banchi monoposto “in consegna dall’8 settembre”, da percorsi differenziati negli istituti “per evitare assembramenti”, distanziamento interpersonale “da garantire quanto prima in tutte le scuole”. In sostanza pare che gli scienziati ribadiscono quanto affermato poche settimane fa: le mascherine saranno obbligatorie per gli studenti al di sopra dei sei anni . Il CTS avrebbe precisato, riguardo alle preoccupazioni dei dirigenti scolastici per eventuali responsabilità, che gli stessi non hanno motivo di esistere in base a quanto previsto dalla Legge 40 del 5 giugno 2020. A breve dovrebbero essere resi noti i documenti “puntuali” che permetteranno ai dirigenti scolastici e ai rappresentanti per l’emergenza COVID-19 di gestire nella maniera più efficace chiunque risulti essere contagiato. “In quest’ottica, si è lavorato per un attivo coinvolgimento sia dei pediatri di libera scelta che dei medici di medicina generale”.

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