Studente cade dalle scale, non ha diritto al risarcimento danni. Un caso in tribunale e le motivazioni dei giudici

La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da dei genitori esercenti la potestà sul figlio minore nei confronti di una scuola ed avente oggetto la condanna al risarcimento dei danni cagionati a se stesso dal minore cadendo per le scale mentre scendeva al piano inferiore dell’edificio in cui era ubicata la sua aula. I Giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, in quanto la parte danneggiata non aveva fornito prova delle modalità circostanziali in cui si erano verificati i fatti allegati nell’atto di citazione. Le cose cambiano in Cassazione.
Deve essere la parte danneggiata a provare l’esistenza dell’accadimento
La Corte d’appello, osserva la Cassazione Cassazione Civile, Sez. 3, con sentenza del 17 marzo 2021, n. 7410 – ha, correttamente individuato il riparto dell’onere probatorio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002), attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che si estende anche alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato, atteso che in tanto è ravvisabile un inadempimento dell’Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l’alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell’ente obbligato alla prestazione.
Nessun automatismo nella responsabilità della scuola in caso di infortunio accorso allo studente
Rileva la Cassazione che tale circostanza fattuale è presunta finchè l’allievo si trattiene entro il plesso scolastico (all’interno delle mura dell’edificio: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016 – in relazione a danno procuratosi dall’alunno all’interno dei locali spogliatoi della palestra -) o nelle sue pertinenze (area che circonda l’edificio e che risulti in titolo di proprietà o godimento all’ente scolastico e venga da questo utilizzata, non soltanto per l’attività didattica ma anche per quella ricreativa od anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso o di uscita dall’edificio scolastico: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 04/10/2013 – con riferimento a danno procuratosi dall’alunno sul piazzale antistante il cancello di ingresso all’edificio scolastico), mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell’insegnante od altro dipendente scolastico ( cfr. Corte cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 10516 del 28/04/2017 -in relazione a danno subito dal minore che veniva accompagnato dall’insegnante alla fermata del bus -).
Ma deve essere la scuola a provare il corretto comportamento dell’amministrazione in tema di vigilanza
“Risulta evidente come alla astratta affermazione in diritto, secondo cui il mero fatto del pregiudizio subito dall’alunno all’interno del plesso scolastico onera l’Istituto a fornire la prova della non imputabilità a colpa dell’inadempimento, ovvero che questo si è verificato per un fatto esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata dalla condotta dell’obbligato, è seguita una illogica applicazione della regola del riparto dell’onere probatorio, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, anziché dare rilievo, a carico del danneggiato, all’incertezza sul modo della dinamica del fatto ( avendo questi assolto alla dimostrazione che mentre era all’interno del plesso scolastico aveva subito il danno ), quanto piuttosto verificare se il danneggiante avesse omesso di adempiere alla dimostrazione, richiesta dall’art. 1218 c.c., di avere correttamente assolto alla prestazione di vigilanza o che non fosse stato possibile adempiere a tale prestazione per fatto oggettivo non riferibile a causa imputabile all’Istituto. La sentenza impugnata è quindi affetta nella motivazione da insanabile contraddittorietà, e deve essere cassata”.