Studente brillante, massimo dei voti per 8 anni, all’Esame di Stato negata la Lode a causa delle prove Invalsi. Genitori ricorrono: ecco cosa ha detto il giudice
Nell’assegnazione della lode, l’Amministrazione scolastica deve esercitare la discrezionalità nel rispetto dei canoni di logicità e non contraddittorietà, senza tener conto dei risultati delle prove INVALSI. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sez. III, Sentenza n. 1440 del 12/12/23).
L’impugnazione al TAR della mancata assegnazione della lode
I genitori di un alunno si sono rivolti al TAR impugnando gli atti dell’Istituto scolastico nella parte in cui non è stata attribuita al figlio la lode al termine del primo ciclo d’istruzione, conclusosi con l’esame di scuola media, superato col giudizio di 10/10. Dopo aver illustrato l’eccellente percorso scolastico compiuto dal figlio, e la maggiore difficoltà affrontata dallo stesso rispetto ai compagni di classe, in ragione della scelta di una materia in più, hanno lamentato che gli sia stata negata la lode a causa della valutazione riportata in occasione delle prove INVALSI, malgrado la rilevanza delle stesse sia stata ridimensionata dalla normativa scolastica, che non prevede più il superamento dei test al momento di fare ingresso alla scuola media inferiore. Hanno richiesto, quindi, che fosse dichiarato inefficace il provvedimento col quale è stato assegnato il voto finale conclusivo del primo ciclo di studi del minore, nella parte in cui viene determinato il voto di 10/10, dunque senza l’attribuzione della lode.
Il raggiungimento del livello massimo avanzato
Il TAR ha rilevato che dagli atti di causa emerge il profilo scolastico eccezionale del giovanissimo, che ha conseguito, durante tutto il primo ciclo di istruzione, la votazione di 10/10 al termine di ogni anno scolastico e per otto anni di seguito, e ha riportato il voto di 10/10 in ognuna delle due prove scritte dell’esame di Stato, oltre che nel colloquio orale. Il TAR ha pure rilevato la notevole attitudine all’impegno intellettivo del ragazzo, che ha scelto di sottoporsi allo studio di un’ulteriore materia di insegnamento, di assoggettarsi a ore aggiuntive nello studio del pianoforte e ha pure conseguito una certificazione di livello B2 in lingua inglese, che ne denotano notevole versatilità sotto il profilo dell’apprendimento e della curiosità intellettuale. A esito del percorso di studi e delle prove finali, l’alunno ha conseguito la votazione di 10/10 e una certificazione delle competenze, rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 62/2017, in linea col percorso di studi che attesta il raggiungimento del livello massimo avanzato da parte del giovane allievo.
Il ridimensionamento delle prove INVALSI
I genitori hanno rilevato che, per quel che concerne le prove INVALSI, il d.lgs. n. 62/2017 ha abrogato l’art. 3 del d.P.R. n.122/2009 che stabiliva, in materia di esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione, che “Alla valutazione conclusiva dell’esame concorre l’esito della prova scritta nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004”. Nonostante il ridimensionamento del rilievo delle prove Invalsi, per effetto di una scelta del legislatore, i cui risultati non possono far più media coi voti riportati nelle materie di insegnamento e non possono incidere in alcun modo sul voto finale di diploma, esse sono state surrettiziamente reintrodotte dalla scuola, che ne ha tratto spunto per la mancata concessione della lode all’alunno.
La discrezionalità nell’assegnare la lode
Rileva, in proposito, il TAR che l’art. 8 del d.lgs. n. 62/2017 attribuisce un potere discrezionale della P.A. tanto che “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.”. La discrezionalità dell’amministrazione scolastica, tuttavia, deve essere esercitata nel rispetto dei consueti canoni di logicità e di non contraddittorietà dell’azione amministrativa. La mancata concessione della lode all’alunno rivela, ad avviso del TAR, l’illogicità dell’azione amministrativa posta in essere dall’Istituto scolastico, il quale, da un lato, non ha valorizzato adeguatamente la straordinarietà del percorso scolastico dell’alunno, dall’altro, gli nega la lode in considerazione dell’esito delle prove Invalsi, nonostante la rilevanza delle stesse sia stata ridimensionata dal legislatore.
La rilevanza attribuita alle prove INVALSI
Il TAR osserva che le cose non cambiano se si esamina il verbale della seduta straordinaria del 14 novembre 2022, redatto dalla Commissione di esame per l’a.s. 2021/22, laddove si sottolinea proprio l’eccezionalità dell’attribuzione della lode, e “ribadisce di voler dare particolare importanza all’esito delle prove INVALSI, (…) scelta motivata dalla complessità, oggettività e completezza di tale prova”. Il Collegio ha rilevato che la scelta della commissione di attribuire assoluta rilevanza alle prove INVALSI per il conferimento della lode (mentre la loro valutazione non è prevista in sede di esame dal d.lgs. n. 62/2017) contrasta con le istruzioni impartite dal Ministero per l’a.s. 2021/22, che condizionano invece la lode a un giudizio in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
L’annullamento degli atti
Il TAR ha quindi annullato gli atti nella parte in cui si nega all’alunno la concessione della lode, statuendo che una Commissione di esame in diversa composizione dovrà operare una nuova valutazione, alla luce di parametri conformi alla disciplina vigente.