Studente bocciato per le troppe assenze, per i genitori causate da ansia e panico a seguito di inadempienze dei docenti. Scatta il ricorso al Tar, cosa hanno detto i giudici

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Con ricorso la ricorrente ha agito per l’annullamento dei provvedimenti con cui è stata disposta la non ammissione del proprio figlio alla classe successiva. Si denunciavano una serie di violazioni compiute dalla scuola, che il TAR ha respinto. Vediamo il perché.

La questione

Espone la ricorrente che il minore soffriva di un disturbo specifico dell’apprendimento e, pertanto, sin dall’iscrizione al primo anno scolastico delle scuole superiori, era stato predisposto nel suo interesse un apposito piano didattico personalizzato con misure dispensative, strumenti compensativi e strategie didattiche. Tale piano didattico, a parere della famiglia ricorrente, sebbene previsto, non sarebbe stato correttamente applicato da parte degli insegnanti causando al ragazzo un senso di frustrazione manifestatosi attraverso svogliatezza, ansia e panico. Da qui sarebbero derivate le assenze maturate durante l’anno scolastico, i ritardi e le uscite anticipate. In ragione di ciò, la ricorrente ha provveduto,  a depositare presso la segreteria dell’Istituto scolastico la certificazione medica attestante il suddetto stato di ansia determinato dai “disturbi di panico”. Tale certificazione medica non sarebbe stata presa in considerazione dal Consiglio di Classe.

Si può procedere allo scrutinio dell’alunno solo se ha frequentato il monte orario previsto

Osserva il TAR con la sentenza del 18 marzo 2024 N. 00218/2024 di Reggio Calabria che ai sensi dell’art. 14, comma 7 del d.P.R. n. 122/2009 può procedersi allo scrutinio dell’alunno soltanto se questi ha frequentato almeno per tre quarti l’orario annuale personalizzato. La norma prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite indicato.
Nel caso in commento con delibera il Collegio dei Docenti si era stabilito che tale deroga fosse prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che non fosse pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tra le tipologie di assenze per le quali è prevista la deroga sono ricompresi i “motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente).

La delibera ha, inoltre, stabilito che “tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l’alunno, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, almeno due, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline. Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso”.
Nel caso di specie, la mancata ammissione del minore alla classe successiva è stata motivata in ragione del superamento del numero massimo di ore di assenza consentito.

Se si supera il monte ore delle assenze,la motivazione della bocciatura può essere “scarna”

Concludono i giudici affermando che il giudizio di non ammissione alla classe superiore, anche a prescindere dalla formula scarna e sintetica utilizzata dall’amministrazione, presuppone, pertanto, la constatazione che dall’elevato numero di assenze è derivata una insufficiente preparazione e una incompleta maturazione personale dell’alunno, venendo, quindi, in rilievo requisiti indispensabili per accedere alla successiva fase di studi.

A fronte di tale circostanza, il fatto che il provvedimento di non ammissione abbia omesso di dare atto delle certificazioni mediche consegnate alla segreteria alla fine dell’anno scolastico, non può incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso dal Consiglio di Classe.

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