Studente bocciato, genitori ricorrono per mancata attivazione recuperi e relazione scuola-famiglia. Tar, non sono elementi determinanti. Sentenza
Una studentessa proveniva da altro istituto scolastico e tale fatto aveva determinato nella stessa problemi di adattamento alla nuova realtà scolastica. Inoltre l’allieva avrebbe avuto molta difficoltà a entrare in sintonia con i professori, il tutto complicato dalla didattica a distanza dettata dalla pandemia da Covid. Al termine dell’anno di profitto sono, quindi, risultate con votazione insufficiente cinque discipline ed il Consiglio di classe ha ritenuto che l’alunna non fosse in grado di affrontare la classe quarta, che non vi fosse la possibilità di recupero delle lacune registrate, deliberando all’unanimità la non ammissione alla classe successiva. Si pronuncia il TAR Lombardia del 16 luglio 2022 con sentenza N. 01691/2022.
Nella valutazione della promozione o bocciatura di uno studente c’è ampia discrezionalità tecnica
Ciò posto, affermano i giudici lombardi, è nota l’ampiezza della sfera di discrezionalità tecnica che connota i giudizi dell’Amministrazione scolastica. Tali valutazioni sono connotate da discrezionalità tecnica ed espressione di una valutazione riservata dalla legge agli organi della detta Amministrazione, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 311).
Nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve fermarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservata all’organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la commissione d’esame (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 2007, n. 5156; Consiglio di Stato sez. VI – 24/10/2018, n. 5169).
La mancata adozione dei recuperi non è determinante
Né può assumere rilievo la circostanza della mancata adozione di corsi di recupero. Questione sulla quale la giurisprudenza amministrativa oramai sembra essere blindata da tempo: “il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico; deve infatti considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull’accertamento dell’insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 23/09/2019, n. 11232; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 08/10/2018, n. 9815; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 14/09/2018, n. 184; T.A.R. Calabria sez. II – Catanzaro, 13/09/2018, n. 1568 ); l’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, in violazione dell’art. 11, comma 2, d.lg. n. 59/2004, nella parte in cui è previsto che « sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti », non incidono sulla legittimità e sull’autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno, che si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sulla non adeguata preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13/09/2018, n. 1568; T.A.R. Firenze, sez. I, 30/11/2017, n. 1492 ; T.A.R. Lazio Roma sez. III , 13/12/2017, n. 12299)” (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 agosto 2021, n. 5456).
Neanche l’eventuale difetto di relazione scuola famiglia è essenziale ai fini dell’illegittimità della bocciatura
Neppure vale ad inficiare il giudizio del Consiglio di classe un eventuale difetto nella relazione “scuola – famiglia”, dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero. La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola – famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente (T.A.R. Emilia-Romagna sez. I – Bologna, 20/11/2017, n. 749).
Conclusivamente, avuto riguardo al corretto dispiegarsi, nella vicenda in esame, del giudizio tecnico-discrezionale del Consiglio di classe, non hanno pregio le doglianze attoree, sia quelle che investono profili esterni e formali del giudizio in parola sia quelle che ne investono i contenuti, cosicché il gravame va complessivamente respinto non ravvisandosi le omissioni lamentate da parte ricorrente.