Studente bocciato fa ricorso al Tar e viene promosso: errore di calcolo del Consiglio di Classe. In caso di parità prevale il voto del Dirigente. SENTENZA
Il TAR Marche, con la sentenza n. 385 del 10 ottobre scorso, ha accolto il ricorso di uno studente non ammesso alla classe quinta di un liceo linguistico.
Il Consiglio di Classe, composto da un numero pari di docenti, si era espresso con un voto di parità sulla sua ammissione. Sette docenti, compresi quelli di matematica e fisica, nelle quali lo studente presentava delle carenze, avevano votato per la non ammissione. Altri sei docenti, tra cui quello di religione, più il dirigente scolastico, si erano espressi a favore dell’ammissione.
Il TAR ha evidenziato come, in caso di parità, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, debba prevalere il voto del presidente del Consiglio di Classe, ovvero il dirigente scolastico. Nella fattispecie, avendo il dirigente votato a favore, lo studente avrebbe dovuto essere ammesso. Il voto dell’insegnante di religione, pur concorrendo alla formazione della maggioranza, non assume valore determinante in un consiglio con un numero pari di membri.
Di conseguenza, il TAR ha annullato il verbale di scrutinio, affermando il diritto dello studente all’ammissione alla classe successiva e disponendo la rideterminazione dell’istituto scolastico.
SENTENZA
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