Studente bocciato all’esame di recupero per due materie con insufficienze gravi, genitori ricorrono. Ecco cosa hanno detto i giudici

La considerazione in virtù della quale lo studente, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato due insufficienze gravi e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha fornito prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, risulta motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva di liceo. Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione V, nella Sentenza del 15 gennaio 2024, n. 76.
La bocciatura dopo l’esame di recupero
Uno studente ha frequentato nell’a.s. 2022/23 la IV classe di un liceo scientifico e alla fine del primo trimestre ha ottenuto due gravi insufficienze (4/10) in fisica e matematica, quindi è stato ammesso ai corsi di recupero. A seguito del consiglio interquadrimestrale ha riportato 4/10 in matematica e 5/10 in fisica, e di tali risultati è stata informata la famiglia. Inoltre, dal prospetto dei voti di fisica e matematica dell’anno relativo al trimestre e al pentamestre, il ragazzo non risultava aver mai riportato un voto pari o superiore alla sufficienza. Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio ha sospeso il giudizio, avendo lo studente riportato due insufficienze, in matematica (4/10) e in fisica (4/10). A seguito dei corsi e delle prove di recupero non ha conseguito un voto sufficiente in dette materie e non è stato ammesso alla classe successiva, riportando 4 in fisica e 3 in matematica.
Insufficiente preparazione e incompleta maturazione
Il d.P.R. n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia), secondo il Tar, è chiaro nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado alla classe successiva la constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente. La centralità della valutazione della preparazione sufficiente in tutte le materie ha condotto la giurisprudenza a ritenere che “la considerazione in virtù della quale l’alunno, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato una insufficienza grave in una materia prevista nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva” (T.A.R. Calabria, Sez. II, n. 1986/19).
Orientamenti su insufficienze e voto numerico
La considerazione in virtù della quale l’alunno, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato insufficienze gravi in due materie previste nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva. Risulta pacifico che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale del consiglio di classe, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (nel caso di specie pure presenti sotto forma di “annotazioni”), tenuto conto della prefissazione, da parte dello stesso consiglio, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all’attribuzione del voto. Il Consiglio di Stato (sez. VII, n. 4408/22) ha ribadito che “Condivisibilmente il TAR ha osservato che la valutazione è sufficientemente espressa mediante l’apposizione del voto numerico o del giudizio senza che occorra che, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell’alunno”.
Giudizio finale
E’ stato chiarito (TAR Lombardia, Milano, sez. V, n. 3166/23) che il giudizio finale è legittimo, in ragione degli scarsi risultati raggiunti nell’anno di riferimento e, nel caso di specie, nell’esame di recupero, ben inteso che il verbale di scrutinio finale è “basato sulla valutazione finale o sommativa” che è “orientata a tirare le somme del processo formativo e a giudicare/valutare quello che è stato appreso nel corso dell’intervento didattico”, e non certamente in quello precedente (che è già stato valutato). Pertanto il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso del ragazzo.