Studente bestemmia in gita, la madre denuncia la scuola per “discriminazione”. Il ragazzo verso il cambio di istituto scolastico

Continua a far discutere la vicenda dello studente 16enne, riammesso in classe dopo un periodo di esclusione dalle attività extrascolastiche. La decisione della scuola è stata presa in seguito a un’esperienza negativa durante una gita a Napoli, dove il giovane ha bestemmiato.
Come segnala Il Messaggero, la madre, preoccupata per il benessere psicologico del figlio, ha denunciato l’istituto per presunta discriminazione, affermando che il ragazzo è tornato a scuola senza ricevere il supporto necessario e temendo per le conseguenze future. Secondo i legali che seguono la vicenda, la mamma ha sottolineato che il figlio ha immediatamente riconosciuto il proprio errore e chiesto scusa, ma la scuola ha deciso di infliggere una sanzione che prevede l’esclusione dalle attività extrascolastiche fino alla fine dell’anno scolastico.
Come già noto, l’USR Abruzzo ha avviato un’indagine per verificare la correttezza delle procedure adottate dall’istituto. Il direttore generale, Massimiliano Nardocci, ha dichiarato che si stanno acquisendo informazioni per chiarire la situazione, evidenziando che potrebbero esserci risvolti penali legati a comportamenti scorretti del ragazzo. L’indagine mira a stabilire se la punizione inflitta sia proporzionata all’infrazione e se siano stati rispettati i diritti dell’alunno nel processo disciplinare.
La madre, determinata a proteggere il figlio, sta considerando di trasferirlo in una scuola privata per evitare che perda l’anno scolastico.
La bestemmia depenalizzata: ora è solo illecito amministrativo
Va ricordato che il divieto di bestemmia deriva da una vecchia norma del codice penale, che in passato puniva l’ingiuria riferita a Dio o ai santi in pubblico come reato. Da oltre 25 anni, la norma è stata depenalizzata: oggi, bestemmiare in pubblico non è più un reato, ma un illecito amministrativo sanzionato con una multa fino a 309 euro.
La bestemmia può essere sanzionata solo se pronunciata in pubblico, indipendentemente da chi la proferisce. Un punto cruciale è rappresentato dalla sentenza numero 440 del 18 ottobre 1995 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 724 del codice penale. La norma limitava la configurabilità del reato alle sole espressioni oltraggiose rivolte alla Divinità, ai simboli o alle persone venerati nella religione dello Stato.
Con questa decisione, l’ambito di applicazione dell’illecito ha subito un cambiamento significativo: sebbene sia stata eliminata la connessione con la religione di Stato, è venuto meno anche il riferimento a simboli o persone venerati, rimanendo esclusivamente quello alla Divinità. Ciò ha portato a un’estensione in alcuni aspetti, ma anche a una riduzione in altri.