Stretta sulle scuole paritarie: una classe terminale per indirizzo di studio, esami di idoneità e registro elettronico

È stato recentemente diffuso un dossier parlamentare redatto dai Servizi Studi del Senato e della Camera e intitolato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, relativo al D.L. n. 45/2025 – A.S. n. 1445. Il documento, che definisce nel dettaglio una serie di misure che spaziano dalla riforma degli istituti tecnici, al reclutamento dei docenti, sino alla rimodulazione delle risorse del PNRR, affronta anche alcune novità che riguardano le scuole paritarie.
Una classe terminale collaterale per ogni indirizzo di studio
Entrando nello specifico, l’articolo 5, comma 1, introduce una modifica all’articolo 1 della legge 62/2000, stabilendo che non può essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studio attivo in una scuola paritaria. Tale autorizzazione è subordinata alla notifica da parte dell’Ufficio scolastico regionale, in risposta a una richiesta motivata del soggetto gestore da presentare entro il 31 luglio che precede l’anno scolastico interessato.
Secondo la relazione illustrativa, questa previsione è stata ripresa dal disegno di legge A.S. 1184 ed è diventata urgente a causa dell’incremento delle revoche della parità rilevate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo della norma è quello di chiarire i criteri per il riconoscimento della parità scolastica alle singole classi richieste da istituti non statali.
Nuove modalità per gli esami di idoneità
Con il comma 3, si introduce una nuova regolamentazione per gli esami di idoneità: è possibile sostenerli nello stesso anno scolastico per un massimo di due anni di corso successivi a quello per cui si è stati ammessi per scrutinio. Se l’esame copre due anni, la commissione deve essere presieduta da un dirigente scolastico esterno, nominato dall’Ufficio scolastico regionale. Non sono previsti compensi per la partecipazione alla commissione. Un decreto ministeriale ad hoc stabilirà modalità e tempi di svolgimento degli esami.
La dematerializzazione amministrativa
Il comma 4, lettera a), cancella l’obbligo precedentemente assegnato al Ministero dell’Istruzione di predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative. Tale misura non ha prodotto gli effetti sperati ed è emerso che molte scuole utilizzano ancora strumenti cartacei. Sotto la lente d’ingrandimento è finita il cosiddetto registro elettronico, il cui utilizzo permetterebbe una migliore gestione delle presenze degli alunni e una riduzione dei rischi di manipolazione della frequenza scolastica, per cui gli studenti sono obbligati a presenziare ad almeno 3/4 delle attività previste dall’orario personalizzato.
La lettera b) posticipa all’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della legge l’applicazione alle scuole paritarie delle norme su:
- redazione della pagella elettronica;
- disponibilità digitale della pagella alle famiglie;
- adozione dei registri online e dell’invio elettronico delle comunicazioni;
- introduzione del protocollo informatico.
Queste misure, si legge nel documento, dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Dati statistici sulle scuole paritarie
Nel 2023/2024, secondo i dati forniti dalla Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero, il sistema delle scuole paritarie comprende:
- n. 8.146 scuole dell’infanzia;
- n. 1.331 scuole primarie;
- n. 607 scuole secondarie di primo grado;
- n. 1.585 scuole secondarie di secondo grado.
Il documento evidenzia, inoltre, che finanziamenti pubblici destinati al settore nel 2024 ammontano ad un totale di € 703.730.089, così suddivisi:
- € 500.330.089 per contributi generici a tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado;
- € 113.400.000 per contributi legati alla presenza di alunni con disabilità;
- € 90.000.000 specificamente destinati alle scuole dell’infanzia paritarie.
Inquadramento normativo generale
La legge 62/2000 costituisce il riferimento principale per il riconoscimento della parità scolastica. Ai sensi del suo articolo 1, il sistema nazionale di istruzione include scuole statali e paritarie. Per essere riconosciute come tali, le scuole non statali devono rispettare gli ordinamenti generali dell’istruzione, rispondere alla domanda formativa delle famiglie e possedere determinati requisiti di qualità.
Uno di questi requisiti riguarda la costituzione organica dei corsi completi, che esclude la possibilità di riconoscere la parità a singole classi, tranne nei casi di istituzione di nuovi corsi, a partire dalla prima classe.