Stipendio, tredicesima docenti e ATA 2024 + bonus Natale: quando arrivano

A metà dicembre docenti e ATA ricevono la tredicesima mensilità, la gratifica natalizia che arriva insieme allo stipendio mensile di dicembre. Lo stipendio dell’ultimo mese dell’anno con la tredicesima arrivano prima rispetto alla data del 23 prevista per gli altri mesi. Quest’anno insieme alla tredicesima anche il bonus Natale previsto dal Dl Omnibus.
La tredicesima spetta a docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato al 30 giugno o 31 agosto. I supplenti brevi e saltuari ricevono invece mensilmente, nell’ambito del contratto di lavoro, i ratei spettanti della tredicesima.
Come si calcola la tredicesima
La tredicesima è calcolata sulla base dei giorni di servizio a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso.
Il calcolo della tredicesima avviene secondo le indicazioni incluse nei CCNL dei vari comparti.
Alcune voci contrattuali di riferimento sono generalmente:
- il minimo contrattuale o paga base tabellare,
- l’indennità di contingenza,
- gli eventuali superminimi assorbibili o non, orari o mensili,
- gli scatti di anzianità,
- l’eventuale EDR o terzo elemento
Più tutti gli elementi presenti in maniera fissa nella parte alta del cedolino paga.
Quando arriva la tredicesima
Il decreto-legge 350/2001 ha stabilito che lo “stipendio e la tredicesima mensilità dovute al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Banca d’Italia”.
La tredicesima arriva solitamente a metà mese.
Lo scorso anno l’accredito è avvenuto il 15 dicembre. Quest’anno il 15 cade di domenica: potrebbe esserci un anticipo a venerdì 13 dicembre? Ce lo auguriamo!
Bonus Natale
Quest’anno docenti e ATA ricevono anche il bonus Natale, l’indennità fino a 100 euro prevista dal Dl Omnibus.
Per ricevere il bonus insieme alla tredicesima, docenti e ATA possono fare domanda fino alle ore 12 del 22 novembre. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025. (FAQ 2 e 6 di NoiPA).
I requisiti sono stati aggiornati con il Dl 14 novembre 2024, n.167:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
- l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato DPR.
Il bonus spetta anche ai supplenti brevi e saltuari della scuola. Per questi ultimi il bonus viene erogato a dicembre se il contratto di lavoro è stato registrato e c’è il cedolino della mensilità di dicembre, in caso contrario l’indennità viene riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025 (si veda la FAQ f NoiPA dedicata ai supplenti).
Il bonus spetta in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.