Stipendio supplenti, responsabilità dei DS e POS “senza soldi”

Le supplenze brevi e saltuarie, come abbiamo più volte riferito, continuano ad essere pagate in ritardo, nonostante le previsioni normative del DPCM del 31/08/2016.
Il Miur ha comunicato che il 18 gennaio p.v. ci sarà un’apposita emissione speciale.
Ricordiamo che l’articolo 4 del citato DPCM prevede che:
“Sara’ cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all’art. 1, comma 1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all’art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dell’art. 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilita’ dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all’operato dei dirigenti scolastici medesimi.”
L’articolo 2, ai commi 3 e 6, indica i termini di inserimento del contratto e di pagamento ai docenti. Il DS è responsabile sia dei primi che dei secondi.
Considerato che il problema, a quanto sembra, non dipenda dalle scuole ma dal fatto che i POS delle medesime non sono “carichi”, per cui non è possibile effettuare il pagamento, ci chiediamo sino a che punto ciò si possa addebitare ai dirigenti.
Non ci sono dubbi sul fatto che i ritardi delle segreterie sono imputabili ai dirigenti, che ne risponderanno in sede di valutazione, ma se la scuola è impossibilitata a pagare, per le ragioni suddette, non sembra possibile addebitare le responsabilità al DS.
Auspichiamo che i detti ritardi non si verifichino più, soprattutto per i docenti costretti ad aspettare quanto gli spetterebbe di diritto nei tempi previsti.
Pagamento supplenze brevi e saltuarie pagate entro 30 giorni, il GU il provvedimento