Assenze per malattia supplenti temporanei: MODELLO risoluzione del contratto dopo 30 giorni
Questo approfondimento intende chiarire gli aspetti cruciali di un tema molto delicato e ricorrente nella gestione del personale docente e ATA titolare di una supplenza breve e saltuaria. Come procedere nel caso di assenze per malattia del dipendente? Quali sono i limiti temporali del comporto? Come procedere nel caso di raggiungimento della quota massima di assenze riconosciute?
Focalizziamoci dunque sulla gestione giuridica e retributiva delle assenze per malattia, c.d. periodo di comporto, che possono essere utilizzate dal personale scolastico con contratto di lavoro a tempo determinato supplente breve e saltuario.
La norma di riferimento.
La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola 2006 – 2009: “Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.
L’articolo 19 prosegue al comma 10 con: “Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”.
Il contratto fissa dunque il periodo di comporto in massimo 30 giorni, tutti retribuiti al 50%.
Annualità del calcolo.
Come espressamente indicato, la norma indica che il limite dei 30 giorni non riguarda il singolo contratto di lavoro né indica una necessità di proporzionalità al periodo dedotto nel contratto.
Pertanto i 30 giorni vanno calcolati per anno scolastico, tenendo conto di tutte le assenze per malattia anche relative a precedenti supplenze brevi e saltuarie ottenute dal dipendente durante lo stesso anno, pur se in diverse istituzioni scolastiche.
Conseguenze del superamento.
Nell’ipotesi in cui il dipendente raggiunga il limite dei 30 giorni di assenza per malattia, il Dirigente scolastico procede ipso fatto alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, mediante apposta determina dirigenziale, posta agli atti della scuola e trasmessa per conoscenza alle scuole nelle cui graduatorie è iscritto il dipendente, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro al SIDI.
In proposito si segnala la lacunosità della normativa settoriale, che non prevede esplicitamente le conseguenze ulteriori per il lavoratore ma che possono essere individuate pacificamente per analogia, sulla base della ratio legis complessiva: il dipendente non potrà accettare alcuna altra supplenza proveniente da qualsiasi altra istituzione scolastica per il restante periodo dell’anno scolastico in corso.
La motivazione sottesa all’impossibilità è la mancanza delle tutele minime necessarie e presupposte alla stipula di un ulteriore contratto di lavoro: l’impossibilità di usufruire di assenze per malattia.
Sul punto comunque sarebbe necessario un esplicito chiarimento da parte del Ministero dell’Istruzione.
Nessun depennamento dalle graduatorie.
Si richiama l’attenzione su un ulteriore punto, che necessiterebbe chiarimenti ministeriali.
Dato che l’art. 19 comma 10 stabilisce l’annualità dei 30 giorni di comporto, il dipendente potrà dunque accettare incarichi di supplenza nel successivo anno scolastico.
Ne consegue dunque che il docente/ATA possa, anzi debba, permanere nelle graduatorie in cui è iscritto, pertanto la scuola non può procedere ad alcun suo depennamento dalla stessa.
Effetti sul servizio.
L’art. 19 comma 11 precisa che i periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Pertanto tali periodi avranno piena efficacia, in totale equiparazione al servizio prestato.
Organico Covid.
Tutto quanto finora chiarito è valevole anche per il personale assunto come “organico covid”, stante il loro inquadramento come supplenze brevi e saltuarie.
In allegato, format editabile di determina del Dirigente scolastico di risoluzione del contratto di lavoro per superamento del periodo di comporto.