Stipendio, quando arrivano gli arretrati per docenti e ATA ex Covid? Cosa bisogna fare
Docenti e ATA precari negli ultimi due anni scolastici in servizio con “contratto Covid”, ossia l’organico aggiuntivo attribuito alle scuole per far fronte alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria causa pandemia Covid. A fronte di uno scenario sanitario diverso l’organico aggiuntivo non è stato rinnovato, anche se le scuole si trovano comunque a dover fare i conti con profili che si erano rilevati utili e di supporto alla gestione quotidiana, dal rafforzamento degli apprendimenti alle misure più stringenti di pulizia dei locali.
I contratti ex Covid sono state supplenze temporanee
Di proroga in proroga, docenti e ATA impegnati come organico aggiuntivo Covid, hanno svolto due anni scolastici di servizio.
I contratti relativi vanno però considerati supplenze temporanee, e l’ultima proroga – arrivata con il Decreto Ucraina con il quale sono stati stanziati ulteriori 170 milioni – ha permesso di assicurare a numerosi docenti e ATA (non tutti per la verità) il contratto fino all’ultimo giorno stabilito dal calendario regionale per l’anno scolastico 2021/22. Le date per ogni regione
Nella nota ministeriale 373 del 24 marzo 2022, con la quale il Ministero ha fornito indicazioni per gli USR sulla proroga delle supplenze Covid, si ricorda:
l’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato quanto previsto dal citato art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022 . La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 è la seguente: “[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15
giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.
Stipendio: il pagamento degli arretrati
Avendo lavorato negli anni in cui il CCNL era scaduto, in ragione del rinnovo stabilito lo scorso 6 dicembre, anche il personale docente e ATA con contratto ex Covid ha diritto a percepire gli arretrati, al pari di tutti i colleghi che hanno lavorato con supplenza breve o temporanea (max ultimo giorno di lezione o proroga scrutini, no 30 giugno).
Quando saranno liquidati gli arretrati?
In questo caso purtroppo non c’è ancora una data per l’emissione. L’ultima notizia in merito risale ad un comunicato di NoiPA dello scorso 21 dicembre, quindi più o meno un mese fa.
Il messaggio diceva “Per gli arretrati spettanti al personale della scuola titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria già liquidati, relativi al periodo dal 1° gennaio 2019 è in corso la definizione della modalità da utilizzare per la quantificazione e la corretta imputazione finanziaria delle somme da liquidare per ogni contratto. Con successivo messaggio operativo verranno fornite istruzioni di dettaglio”.
Da allora non abbiamo più avuto notizie. E’ positivo? Non sappiamo, si consideri che in occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale, nel 2018, l’attesa per la liquidazione degli arretrati è stata di circa 6 mesi.
Come per i colleghi docenti e ATA, a tempo indeterminato o contratto al 31 agosto /30 giugno nel periodo di riferimento, al momento non risulta necessità di presentare domanda. Accertarsi invece che sia attivo l’IBAN conosciuto dall’Amministrazione, in cui verrà liquidata la somma spettante.
Arretrati docenti senza RPD e ATA senza CIA
Ai supplenti brevi ATA non sarà riconosciuto il CIA, cioè quell’aumento di 0,22 per 12 mensilità .Gli arretrati per le supplenze brevi si calcolano quindi in base ai giorni lavorativi., così come ai supplenti brevi docenti non sarà corrisposta la retribuzione professionale docenti.
Il CIA è il compenso accessorio individuale che si aggira sui 70 euro lordi. Le cifre indicate nelle tabelle dell’ipotesi dell’11 novembre sono: 6,40 euro lordi per l’area B/C e 5,80 euro lordi per l’area A As.
Gli arretrati vengono calcolati in base all’anzianità di servizio del personale, in totale sei gradoni stipendiali.