Stipendio: il 2013 è valido per la carriera dei docenti. Sentenza della Corte d’Appello di Firenze. SCARICALA
Per anni il servizio prestato dai docenti nel 2013 è stato cancellato dalle loro carriere a causa del blocco delle progressioni economiche imposto dalle norme di contenimento della spesa pubblica. Ora, una sentenza della Corte d’Appello di Firenze potrebbe rimettere tutto in discussione.
Con la sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, la Corte di Appello di Firenze ha infatti ribaltato la decisione del Tribunale di Lucca che nel 2022 aveva respinto le richieste di una docente di vedersi riconosciuto l’anno 2013 ai fini della ricostruzione di carriera e delle successive progressioni stipendiali.
La vicenda trae origine dal decreto di ricostruzione della carriera ottenuto da una docente dopo l’immissione in ruolo nel 2015. In quel provvedimento, il servizio pre-ruolo svolto nel 2013 non era stato computato a causa dell’applicazione dell’art. 1 del D.P.R. 122/2013, che, in attuazione del D.L. 78/2010, aveva bloccato le progressioni economiche per quell’anno.
La docente si era vista inquadrare in una posizione stipendiale più bassa, subendo conseguenti perdite di utilità giuridiche ed economiche anche per il futuro. Pertanto, aveva deciso di adire il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lucca, chiedendo il riconoscimento “ai soli fini giuridici dell’anno 2013, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera” nonché la condanna del Ministero “a pagare ogni eventuale differenza spettante in conseguenza al corretto inquadramento, da quantificare in separato giudizio e, in ogni caso, a regolarizzare la propria posizione contributiva e assicurativa con versamento delle differenze dovute”.
Il Tribunale di Lucca aveva respinto il ricorso, ritenendo che la disciplina del blocco dovesse essere interpretata in modo estensivo, con una vanificazione totale e definitiva dell’attività lavorativa prestata nel corso dell’anno 2013.
La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 ha invece accolto le tesi della docente e affermato l’importante principio secondo cui il blocco delle progressioni economiche deve ritenersi legittimo nei limiti in cui produca “effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco” con esclusione dell’opposta interpretazione secondo cui gli effetti del blocco devono ritenersi non solo economici ma anche giuridici “come se per quel medesimo arco di tempo la docente avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni”.
Secondo i giudici di seconda istanza, infatti, plurime sentenze della Corte Costituzionale presuppongono necessariamente un’interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, non certo alla negazione assoluta della validità giuridica del servizio prestato.
Una interpretazione estensiva della normativa in questione avrebbe infatti trasformato quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta.
La Corte di Appello di Firenze ha, pertanto, accolto la domanda della docente di vedersi ricostruita la carriera computando anche il 2013, con condanna del Ministero a pagare le eventuali differenze retributive derivanti da un corretto inquadramento, da accertare in un separato giudizio.
Un principio importantissimo, che potrebbe rimettere in discussione migliaia di ricostruzioni di carriera già definite, obbligando il Ministero a rivedere integralmente le posizioni di tutti quei docenti che hanno subito la medesima decurtazione.
SENTENZA_CORTE_DI_APPELLO_DI_FIRENZE_N._66_2024