Stipendio febbraio docenti e ATA: è il mese del recupero del bonus Natale, se non spettante

Docenti e ATA che hanno richiesto il bonus Natale entro il 22 novembre, l’indennità fino a 100 euro previsto dalla dalla legge 143/2024 con le modifiche del Dl 14 novembre 2024, n.167, hanno ricevuto l’una tantum con la tredicesima a dicembre.
Febbraio è il mese del conguaglio. Mese anche di recupero del bonus Natale per chi l’ha ricevuto senza averne i requisiti, che erano:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
- l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (di cui all’articolo 49 del DPR 917/1986), con esclusione delle “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, percepiti dal lavoratore, deve essere superiore alla detrazione spettante, in proporzione al periodo di lavoro nell’anno, per tali redditi ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato DPR.
Recupero bonus Natale, se non spettante
Docenti e ATA che hanno ricevuto il bonus Natale senza averne i requisiti, si vedranno recuperare le somme assegnate nello stipendio di febbraio.
Se invece non si ha un contratto in essere in questo mese, il recupero dell’importo avviene con la dichiarazione dei redditi.
Ecco la FAQ NoiPA:
21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?
Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPA, qualora l’indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l’indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.
Supplenti brevi e saltuari
Per quanto riguarda i supplenti brevi e saltuari, qualora l’indennità già erogata dal sostituto d’imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all’anno d’imposta 2024.
Tale previsione – precisa NoiPA – non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell’attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (vedi FAQ sopra).