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Stipendio, domanda entro 31 dicembre ricostruzione carriera. LE FAQ

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Prima di affrontare questo argomento è necessario fare un breve cenno sull’inquadramento retributivo. L’analisi di questo argomento è fondamentale perché esso costituisce l’asse portante di questa materia.

La retribuzione del personale della scuola subisce variazioni durante il percorso scolastico, variazioni legati agli ordinamenti retributivi contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Le tabelle stipendiali dei docenti sono regolate in base all’anzianità di carriera. Il diritto al riconoscimento dei periodi e servizi ai fini della carriera (c.d. ricostruzione di carriera), in base all’art. 490, comma 4, del d.lgs. 297/1994, decorre dal momento della conferma in ruolo (1° settembre successivo all’anno scolastico di prova).

Quindi, la finalità della ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. In questo modo l’insegnante immesso in ruolo potrà farsi riconoscere un’anzianità di carriera che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al contratto nazionale in vigore.

Il diritto alla ricostruzione di carriera spetta a domanda (art. 10 del D.L. 19/6/1970 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/1970 n.576) e quindi, in quanto tale, è soggetta alla prescrizione che decorre dalla conferma in ruolo. La prescrizione è quinquennale per i soli arretrati o decennale non solo per gli arretrati ma anche per il diritto stesso di poterla richiedere.

Quando presentare la domanda?

Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”. Ovviamente tale periodo decorre dall’anno successivo a quello di superamento dell’anno di prova.

Modalità di presentazione della domanda

Con la nota del MIUR prot. AOODGRUF n. 17030 del 1° settembre 2017 è stata messa a disposizione la modalità online della presentazione della domanda. Nella piattaforma del sistema SIDI esiste un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso cui ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera.
Quindi la compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera” per essere convalidata deve essere “accompagnata” alla “Dichiarazione dei servizi” prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo.

Quali servizi si possono dichiarare?

Vediamo quali sono i servizi riconoscibili, precisando che l’anno 2013 non concorre ad essere servizio valido per la ricostruzione della carriera in quanto fu interessato dal blocco della progressione, in base all’art. 1, comma 1, lett. b), del DPR 4/9/2013 n. 122.

In primis si deve evidenziare che affinchè il servizio prestato pre-ruolo possa essere riconosciuto per intero anno scolastico, ai fini della ricostruzione di carriera, è necessario che lo stesso servizio rispetti determinati requisiti: a) dev’essere prestato per almeno 180 giorni nell’arco dell’anno scolastico, b) oppure, il servizio dev’essere stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. In ogni caso tale servizio dev’essere prestato col possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso ai diversi insegnamenti. Tale durata richiesta per la validità dell’anno scolastico pre-ruolo è stata finalmente sancita con norma di interpretazione autentica, ossia dall’art.11, comma 14, della legge 3/5/1999 n.124, secondo cui è stato stabilito che” il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Calcolo del servizio pre-ruolo

I periodi riconoscibili ai fini della carriera vanno distinti in due tipologie corrispondenti ad altrettante tipologie di anzianità diversamente utilizzabili: a) utili ai fini giuridici ed economici; b) utili solo ai fini economici.

I primi 4 anni di servizio di pre-ruolo sono sempre riconosciti sia ai fini giuridici che a quelli economici. La parte eccedente i primi 4 anni viene invece riconosciuta ai fini giuridici ed economici solo nella misura dei 2/3 mentre per 1/3 viene riconosciuta ai soli fini economici. Difatti, ai sensi dell’art. 485 del d.lgs. 297/1994 “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.

L’anzianità utile ai fini giuridici ed economici  è quella che serve al raggiungimento sia della classe superiore (fini giuridici) che di ulteriori aumenti biennali (fini economici); mentre l’anzianità utile ai soli fini economici serve al solo raggiungimento di ulteriori aumenti biennali e mai della classe superiore.

Tuttavia, la nuova articolazione delle classi stipendiali non prevede più gli aumenti biennali e l’eventuale presenza di anzianità ai soli fini economici non è utile se non al raggiungimento della soglia DPR n.399/98. Nello specifico, l’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98 dispone: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.

A dirimere tale criticità è intervenuta la Corte di Cassazione – IV Sezione Lavoro – la quale con sentenze del 28 novembre 2019, n. 31149 e n. 31150 ha affermato il principio secondo cui il personale scolastico che ha svolto supplenze nel periodo antecedente all’immissione in ruolo ha diritto a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici – per intero – tutto il periodo del precariato, compreso quello dopo il quarto anno.

Le suddette procunce della Suprema Corte – considerando particolarmente quanto previsto dalla clausola 4 della direttiva UE n. 70/99, che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il personale di ruolo e precario – hanno sancito la disapplicazione degli articoli 485 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, i quali illegittimamente riducono di un terzo i servizi svolti dai precari, in quanto discriminatori nei confronti di quei docenti che sono stati assunti a tempo determinato con il meccanismo della reiterazione dei contratti a termine fino all’ingresso in ruolo.

In particolare, con la Sentenza n. 31149, rivolta a tutto il personale scolastico, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel settore scolastico l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui determina il riconoscimento al personale docente assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato”.

Quali servizi pre-ruolo sono riconoscibili per la ricostruzione della carriera?

Ai sensi dell’art. 485 del d.lgs. 297/1994:
• Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica è riconosciuto come servizio di ruolo:
◦ il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo presso le scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero.
◦ il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle degli educandati e quelle all’estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
• Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto come servizio di ruolo:
◦ Il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche’ i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

Il servizio militare di leva (o quello civile sostitutivo) in corso di prestazione al 30/01/1987 o prestato successivamente è valutabile in tutti gli ordini e gradi di scuola (art. 20 della legge 24/12/1986 n.958 e relativa interpretazione autentica con l’art. 7 della legge 30/12/1991 n.412). Il servizio prestato anteriormente è invece valutabile solo se prestato in costanza di nomina (se la nomina è sulla scuola materna, il servizio sarà però valutabile solo nella scuola materna o dell’infanzia).

I servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario sono valutabili in tutti gli ordini e gradi di scuola.

Non sono invece valutabili:
a) i servizi non di ruolo prestati nella scuola paritaria. Questi ultimi non vengono riconosciuti a seguito della sentenza emessa dalla Corte costituzionale n.180 del 30/7/2021 intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Roma.

In caso di mobilità verticale i servizi prestati nel “ruolo” inferiore valgono ai fini della ricostruzione di carriera?

Con la sentenza del 29.01.2013, n. 2037 e sentenza 06 maggio 2016, n. 9144 la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha affermato che per effetto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, della L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e del T.U. n. 287 del 1994, art. 472 sono state introdotte nel settore della scuola diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa. Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha, infatti, consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 83).
Successivamente la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). Sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati:
1. la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall’inciso secondo cui “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (…)” (art. 57, comma 1);
2.  la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall’inciso: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (…) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi” (art. 57, comma 1);
3. la mobilità verticale verso l’alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall’inciso secondo cui: “Detti passaggi sono consentiti altresì (…) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77” (art. 57, comma 2).

La competenza della scuola dopo la ricezione della domanda di ricostruzione di carriera

La domanda di ricostruzione di carriera con la relativa dichiarazione dei servizi dovrà essere valutata e approvata dalla scuola di competenza che potrà approvarla o richiedere modifiche e/o integrazioni aggiuntive. Una volta inoltrata l’istanza da parte del docente, la scuola deve valutare quanto riportato nella dichiarazione dei servizi tramite apposite funzionalità della piattaforma SIDI. In particolare, la scuola potrà: a) valutare positivamente la dichiarazione; b) richiedere ulteriori informazioni aggiuntive.

Qual è il termine massimo per la richiesta di ricostruzione?

La domanda di ricostruzione di carriera va presentata entro dieci anni dal superamento del periodo di prova. E, quindi, dalla data del provvedimento di conferma in ruolo, che deve essere emesso entro 90 giorni dall’avvenuto superamento della prova. L’istanza presentata oltre 10 anni dalla maturazione del diritto (data del superamento del periodo di prova) non può essere presa in considerazione e, quindi, il riconoscimento del servizio pre- ruolo non può essere effettuato, in quanto il diritto ad ottenere il riconoscimento dei servizi si è prescritto, nel termine ordinario di prescrizione dei diritti (art. 2946 C.C.), mentre la prescrizione dei benefici a livello economico è di 5 anni.
Ciò significa che decorsi 10 anni dal superamento dalla conferma in ruolo (1° settembre dell’anno successivo a quello di superamento della prova) si perde il diritto a presentare la domanda di ricostruzione e i relativi benefici economici. Se, invece, si presenta la domanda dopo il 5° anno ma prima del 10° anno, l’interessato potrà richiedere e ottenere la ricostruzione di carriera ma perderà il diritto a una parte degli arretrati che sono andati già prescritti (quelli anteriori ai 5 anni). É quindi sempre opportuno presentare la domanda di ricostruzione entro il 5° anno successivo a quello della conferma in ruolo.

Termini per il rilascio del decreto di ricostruzione di carriera

Secondo le indicazioni (Circolare 4 Luglio 2010), questa procedura amministrativa deve concludersi (così come gli altri procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Al termine della procedura viene rilasciato il Decreto di ricostruzione carriera. Il termine suddetto è fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2010 in applicazione della legge 18 giugno 2009 n. 69.  Nel caso in cui il decreto di ricostruzione venga emanato tardivamente ma non oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda questo, sebbene tardivo, consente la corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.

Cosa succede se presento la domanda subito, ma la scuola tarda ad emettere il decreto di ricostruzione carriera?

Sul punto, è stata diramata una Circolare da parte del M.E.F.
Il Ministero dell’Economia e Finanze, Prot. 181138 n. 27 del 6 ottobre 2017, secondo cui in virtù del fatto che il riconoscimento dei servizi avviene su istanza di parte e considerato il termine di prescrizione quinquennale- “nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale”. Nella Circolare è scritto a chiare lettere: “in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emissione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto tardivamente”.

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