Stipendio dicembre: è arrivata indennità di vacanza contrattuale. Solo personale di ruolo
Docenti e ATA di ruolo hanno ricevuto l’anticipo del rinnovo dei contratti pubblici previsto dall’art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145. Come spiegato da NoiPA in un avviso del 15 dicembre, l’anticipo è stato corrisposto in via eccezionale in un’unica soluzione, in misura pari a 6,7 volte il valore annuo lordo dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC).
L’applicazione riguarda oltre un milione e quattrocentomila dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, titolari dell’indennità di vacanza contrattuale, appartenenti alle amministrazioni statali gestite in NoiPA dei seguenti comparti:
Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (CNEL, ANSFISA-ANSV)
Istruzione e Ricerca
Funzioni Locali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
Carriera Diplomatica
Carriera Prefettizia
L’importo corrisposto, identificabile nel cedolino delle competenze con il codice 967 e la dicitura “ANTICIPO RINNOVO CCNL 2022 – 2024”, è soggetto a ritenute previdenziali e assistenziali ed escluso dalla gestione dell’esonero contributivo.
Il decreto Anticipi convertito in legge in Gazzetta Ufficiale
L’articolo 3 del decreto Anticipi, decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito in legge, con modificazioni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre, prevede:
Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore
annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 23.
Le amministrazioni di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l’incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.
LA LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE