Stipendio deve essere adeguato ad anzianità di servizio e miglioramento qualitativo nel tempo. Superare differenza tra insegnanti primaria e secondaria
Se è vero che l'art. 36 della nostra Costituzione si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, è più che evidente, come denunciato da anni, che per il personale della scuola l'attuale sistema retributivo non è conforme all'articolo 36 della Costituzione.
Se è vero che l'art. 36 della nostra Costituzione si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, è più che evidente, come denunciato da anni, che per il personale della scuola l'attuale sistema retributivo non è conforme all'articolo 36 della Costituzione.
Così come anche all'interno della stessa categoria professionale docente sussistono diversi trattamenti stipendiali, con differenze anche rilevanti, pur essendo oggi, condizione necessaria per l'accesso al ruolo prima di tutto il possesso del titolo di studio specifico universitario.
Il T.A.R. Calabria con Sentenza n. 1697 del 2015 ha rilevato che “nell'ambito del pubblico impiego, è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido della pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica; con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione (Cons. Stato, Ad. Plen. 18 novembre 1999, n. 22)”.
La giusta retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianità di servizio acquisita, in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione, così la Cass. 7/7/2008 n. 18584.
Ed è prima di tutto questa materia oggetto di contrattazione collettiva. Infatti, parte della giurisprudenza ha sostenuto che il controllo giudiziale ex art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche se stabilita dai contratti collettivi, non può spingersi fino a porre a raffronto i compiti di alcune figure professionali con quelli di altre, al fine di graduarne le retribuzioni, trattandosi di attività riservata all'autonomia individuale e collettiva (Pret. Pisa 31/1/95).
Ma, come è noto, la contrattazione collettiva è ferma, gli stipendi sono fermi, gli scatti di anzianità bloccati, sussistono differenze stipendiali tra docenti operanti in diversi gradi ed ordini di istruzione che oggi non dovrebbero più sussistere stante il fatto che il titolo di accesso al profilo professionale docente è univoco per tutti. Anzi, come già ricordato in passato, pensando al caso della scuola primaria, vedi docenti in possesso di laurea, che svolgono non 18 ma 24 ore settimanali, con uno stipendio di gran lunga inferiore rispetto a quello dei docenti che operano in gradi superiori.
La Giurisprudenza comunitaria ci ha già ricordato che per valutare se determinati lavoratori svolgano uno stesso lavoro o un lavoro a cui può attribuirsi valore uguale, occorre accertare se tali lavoratori, tenuto conto di un complesso di fattori, quali la natura dell’attività lavorativa, le condizioni di formazione e quelle di lavoro, si trovino in una situazione comparabile (v. sentenze dell’11 maggio 1999, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97, Racc. pag. I-2865, punto 17, e Brunnhofer, cit., punto 43).
Oppure che la formazione professionale non costituisce soltanto uno dei fattori che possono giustificare obiettivamente una differenza nelle retribuzioni concesse ai lavoratori che effettuano lo stesso lavoro. Essa figura anche tra i criteri che consentono di verificare se i lavoratori effettuino o meno uno stesso lavoro (sentenza Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, cit., punto 19).
Ma non si deve dimenticare che vi è stata l’istituzione dell’European Qualification Framework (EQF), con Raccomandazione del 23 aprile 2008. La citata raccomandazione si limita in ottemperanza al principio di proporzionalità di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali. E soprattutto di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato II della citata Raccomandazione e, ove opportuno, sviluppando quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. In Italia il sistema delle professioni è regolato dal Titolo V della Costituzione, art. 117 che inquadra la legislazione generale delle professioni in un alveo di competenza concorrente tra Stato e Regioni.
Esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale in base al quale devono ritenersi riservate allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni, nonché l’istituzione di nuovi albi. Pare più che evidente il fatto che sia necessario rivedere il sistema delle qualifiche all'interno del comparto scuola, con tutti gli annessi e connessi, a partire dalle voci stipendiali.
Ruolo importante dovrà essere svolto dalla contrattazione collettiva, anche se a dirla tutta pare di capire che vi sia la volontà da parte dello Stato di continuare ad esercitare una forma di accentramento anche per tale materia, e ciò lo si è visto a partire dalla riforma dei procedimenti disciplinari, dalla questione ferie, dalla questione bonus dei 500 euro, e così via discorrendo, sottraendo volutamente alla contrattazione collettiva, ergo ad un giusto e democratico controllo sociale, la disciplina di diritti e doveri, di voci
retributive, che dovrebbero in un sistema civile e rispettoso dello stato di diritto essere rimesse alla contrattazione collettiva e non alla gestione unilaterale del sistema governativo di turno.