Stipendio, Cassazione riconosce gradone 3-8 e ricostruzione di carriera anche ai docenti precari. Pacifico (Anief): “Resa giustizia a migliaia di insegnanti”

WhatsApp
Telegram

Ai docenti precari spettano sia la salvaguardia stipendiale per la fascia stipendiale 3-8 sia la ricostruzione della carriera con servizio di 180 giorni riconosciuto come anno scolastico intero. È ciò che ha deciso la Cassazione.

Anche i precari hanno diritto alla fascia 3-8

La Corte di Cassazione ha così definito il principio giuridico in merito al trattamento economico del personale scolastico, stabilendo che anche i docenti con contratto a tempo determinato, in servizio al 1° settembre 2010, hanno diritto al mantenimento della fascia stipendiale 3-8 e all’incremento salariale previsto al termine della permanenza nella fascia 0-2.

L’oggetto del contenzioso era la legittimità dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, che limitava al solo personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 il diritto a conservare la fascia stipendiale 3-8 con modalità ad personam.

Secondo quanto affermato dalla Corte, tale disposizione contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il diritto a conservare la fascia 3-8 e a beneficiarne economicamente spetta, quindi, anche ai docenti che alla data indicata erano impiegati con contratto a tempo determinato, purché successivamente immessi in ruolo.

L’esclusione di questi ultimi, secondo i giudici, configurava una disparità di trattamento non giustificata da ragioni oggettive, richiamando anche precedenti sentenze della CGUE e proprie pronunce. In particolare, sottolineano che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato non può essere superato da meccanismi futuri e incerti di riallineamento della retribuzione”, che non compensano integralmente il trattamento deteriore subito.

I giudici: “Non è discriminazione alla rovescia”

Il riconoscimento della clausola di salvaguardia è, dunque, esteso anche nei casi in cui la ricostruzione della carriera si fonda sull’anzianità (riconosciuta ai sensi degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 69/2023). La Corte sottolinea che la verifica della disparità di trattamento deve avvenire al momento in cui essa si realizza e non può essere esclusa invocando trattamenti economici futuri e incerti, privi di reale compensazione.

La pronuncia così smentisce la tesi ministeriale secondo cui l’estensione della clausola ai docenti ex precari configurerebbe una “discriminazione alla rovescia” nei confronti di chi è stato assunto direttamente a tempo indeterminato. La Cassazione ha chiarito che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la finalità di evitare presunte disparità inverse non può giustificare l’esclusione totale del servizio pre-ruolo dalla determinazione dell’anzianità retributiva.

Pacifico (Anief): “Resa giustizia a migliaia di insegnanti”

La sentenza è stato accolta con soddisfazione da Marcello Pacifico (Presidente Anief), che ha sottolineato come la decisione confermi un principio sostenuto da tempo: “Il lavoro ha pari dignità, a prescindere dalla forma contrattuale. Negare ai docenti precari, solo in ragione del loro status formale, un trattamento economico identico a quello riconosciuto ai colleghi di ruolo costituisce una violazione palese del diritto europeo. Questa decisione restituisce giustizia a migliaia di insegnanti che per anni hanno garantito continuità didattica e professionalità al nostro sistema scolastico”.

WhatsApp
Telegram

Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart