Stipendio, blocco 2013: cosa possono fare docenti e ATA. Miceli (Anief): “Serve per accelerare scatti di anzianità. Sarebbe opportuno intervento del legislatore”

Il tema del recupero dell’anno solare 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali dei docenti e del personale ATA è tornato al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte d’Appello di Firenze. L’anno 2013, infatti, è stato congelato dalla normativa vigente, impedendo la maturazione delle progressioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, ma la giurisprudenza sta ora rivedendo tale blocco.
Il problema nasce con il Decreto Legge 78/2010, che stabiliva il blocco della maturazione delle posizioni stipendiali per gli anni 2010, 2011 e 2012. Successivamente, con il DPR n. 122/2013, il blocco fu esteso anche all’anno solare 2013. I successivi CCNL hanno recuperato la validità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini economici e giuridici, ma il 2013 è rimasto escluso dal recupero.
In questo contesto, tutti i docenti e il personale ATA che sono stati assunti a tempo indeterminato si trovano, nel loro decreto di ricostruzione di carriera, un “buco” relativo all’anno 2013, che non viene conteggiato per la progressione economica e stipendiale.
Le sentenze della Corte d’Appello e della Cassazione
Su questa questione è intervenuta prima la Corte d’Appello di Firenze (sentenza n. 66 del febbraio 2024) e poi la Corte di Cassazione (sentenza n. 16133 del giugno 2024), stabilendo che il blocco economico per l’anno 2013 riguarda esclusivamente la maturazione delle posizioni stipendiali per quegli anni (2010-2013). Tuttavia, le due corti hanno anche affermato che una volta superato questo periodo, l’anno 2013 riemerge e deve essere considerato valido ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali per gli anni successivi. In particolare, i giudici della Corte di Appello di Firenze hanno spiegato che “il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo”.
Questo significa che, se confermate, le sentenze consentirebbero di riconoscere l’anzianità di servizio relativa al 2013 e di accelerare la progressione economica del personale scolastico, permettendo loro di raggiungere più velocemente scaglioni stipendiali superiori. “Il 2013 – spiega l’avvocato Walter Miceli (Anief) intervenuto durante la diretta di Orizzonte Scuola – non può essere considerato del tutto perso per i docenti. Sebbene ci sia stato il blocco economico, questo anno deve essere comunque riconosciuto ai fini giuridici e della progressione di carriera“. Tuttavia, va precisato che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza del giugno 2024, ha trattato questa questione solo incidentalmente e non come oggetto principale del procedimento. Si attende quindi una conferma definitiva della Cassazione, prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.
Implicazioni economiche e giuridiche
L’avvocato Miceli (Anief) spiega anche che “il recupero dell’anno 2013 consente di ripristinare l’anzianità giuridica, ma non automaticamente gli incrementi economici per gli anni passati. Non si può sempre garantire il recupero dei benefici economici per gli anni passati, se non entro il limite della prescrizione quinquennale”. Questo significa che, anche se si riesce a far riconoscere l’anno 2013, il beneficio economico derivante dalla progressione stipendiale può essere recuperato solo entro un periodo massimo di cinque anni (prescrizione quinquennale). Pertanto, i docenti potrebbero perdere i benefici economici legati a quell’anno, ma il recupero dell’anzianità di servizio consentirà comunque di accelerare le progressioni per gli scaglioni futuri.
Inoltre, è importante sottolineare che solo chi ha fatto ricorso può ottenere i benefici del recupero dell’anno 2013. Infatti, “soltanto coloro che hanno intrapreso un’azione legale – precisa Miceli – possono vedersi riconosciuti i diritti derivanti dalle sentenze. Chi non ha fatto ricorso non può ottenere retroattivamente questi benefici”. E prosegue: “l’insegnante Tizio ha diritto a ottenere l’esecuzione della sentenza, mentre l’insegnante Caio, che non ha fatto ricorso, non può rivendicare lo stesso diritto”. Questo significa che i docenti che vogliono ottenere il riconoscimento devono attivarsi individualmente o attraverso i sindacati.
La questione del recupero dell’anno solare 2013 rimane centrale per il personale scolastico, in attesa della pronuncia definitiva della Cassazione. Nel frattempo, molti docenti stanno già intraprendendo azioni legali per ottenere il riconoscimento dell’anno e accelerare le progressioni economiche future. Tuttavia, i benefici economici legati al passato potrebbero essere soggetti a prescrizione, il che rende fondamentale valutare attentamente il proprio caso individuale. “Il blocco dell’anno 2013 – conclude l’avv. Miceli – è una questione che continua a essere dibattuta. Sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse con una norma chiara che riconosca l’anno a tutto il personale, evitando il ricorso massiccio ai tribunali.”
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