Stipendi docenti e Ata, buste paga più pesanti con taglio del cuneo fiscale: da agosto 2023 a gennaio 2024 i pagamenti
Definite le modalità di pagamento ai dipendenti pubblici, gestiti attraverso il sistema NoiPA, degli aumenti in busta paga derivanti dall’innalzamento del taglio del cuneo fiscale previsto dal Dl Lavoro per il periodo luglio – dicembre 2023. Lo comunica il Mef in un comunicato.
La decontribuzione, come per le precedenti riduzioni del cuneo fiscale, verrà corrisposta da NoiPa sul cedolino del mese successivo rispetto a quello in cui viene riconosciuto il beneficio. Pertanto, il pagamento riferito alla mensilità di luglio verrà erogato con il cedolino di agosto. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi fino alla mensilità di dicembre 2023 che sarà erogata a gennaio 2024.
Il Dl Lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso maggio e convertito in legge il 3 luglio 2023, prevede per il periodo luglio-dicembre 2023 l’innalzamento del cuneo fiscale fino al 6% per le retribuzioni mensili lordo dipendente inferiori a 2.692 euro e fino al 7% per quelle inferiori a 1.923 euro mensili lordo dipendente. I dipendenti pubblici gestiti tramite il sistema NoiPA che beneficeranno del taglio del cuneo fiscale del 6% sono circa 860.000, mentre la platea interessata alla misura del 7% è di circa 335.000 dipendenti.
Esonero contributivo
L’INPS, con messaggio 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito dettagliate indicazioni operative relative all’incremento del taglio del cuneo fiscale, come stabilito dall’articolo 39 del decreto lavoro (decreto Legge 48/23).
L’aumento dell’esonero è condizionato ai limiti della retribuzione imponibile, con due fasce stabilite:
- L’esonero passa dal 2% al 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superi l’importo mensile di 2.692 euro.
- L’esonero passa dal 3% al 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, sempre calcolata su base mensile per tredici mensilità, non superi l’importo mensile di 1.923 euro.
Importante notare che, nonostante l’aumento dell’esonero, la percentuale di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata. Il costo totale di questa misura temporanea è stimato in 3,5 miliardi di euro, finanziati grazie a un minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa Legge di Bilancio (legge 197/22).
L’esonero contributivo è stato introdotto per la prima volta con la legge di bilancio 2022 (Legge 234/21, art. 1, comma 121). Inizialmente, la percentuale di esonero era dell’0,8% per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, a condizione che la retribuzione imponibile non superasse l’importo mensile di 2.692 euro.
Nel corso del tempo, la percentuale di esonero è stata progressivamente aumentata, raggiungendo il 2% (Decreto Legge 115/22, art. 20) per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e il 3% se la retribuzione non superasse l’importo mensile di 1.923 euro, grazie alla legge di bilancio 2023 (Legge 197/22, art. 1, comma 281).
Il messaggio dell’INPS ricorda che l’articolo 39 del decreto legge n. 48/2023 prevede espressamente che l’ampliamento dell’esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto l’esonero, nel caso di tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di dicembre 2023, troverà applicazione nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro; nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
Nel caso in cui la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12); nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Conseguentemente ai fini della determinazione dell’esonero contributivo, occorrerà distinguere la retribuzione mensile dai ratei di tredicesima.