Stazioni appaltanti, Anac: entro il 31 gennaio comunicazione piattaforma certificata utilizzata
Entro il 31 gennaio 2024, le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti già qualificati devono comunicare, attraverso il servizio “Qualificazione stazione appaltanti”, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di proprietà o per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.
Lo comunica Anac con nota del 18 gennaio.
In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.
La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’applicativo della qualificazione e seguendo le istruzioni operative del manuale utente.
Sull’argomento Anac ha pubblicato alcune FAQ:
8. Cosa si intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023?
Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate si intende la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto di proprietà della stazione appaltante o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo. A titolo esemplificativo, costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma: modulo di formale richiesta di utilizzo, modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale, possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione al servizio mediante autenticazione.
9. Come si dimostra la disponibilità di una piattaforma certificata da parte delle Centrali di Committenza e delle Stazioni Appaltanti decorso il termine derogatorio di cui all’articolo 225, comma 3, del Codice?
Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere al servizio “Qualificazione stazioni appaltanti” e comunicare la “disponibilità” della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di cui agli articoli 25 e 26 del Codice. Per la nozione di “disponibilità” si rimanda alla FAQ n. 8. In caso di mancato aggiornamento, a decorrere dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.
I soggetti qualificati di diritto e i soggetti che hanno dichiarato di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla qualificazione non devono comunicare la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023.