Stabilizzazione Precari Scuola: le vittorie ormai non si contano più
Ugl Scuola Bari – Un’altra, l’ennesima docente precaria che va stabilizzata: a stabilirlo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, questa volta nella persona del dott. Massimo Brudaglio che con la sentenza n°1545/12 del 15 marzo u.s. ha convertito il rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato tra il Miur e una docente precaria di Andria, accogliendo dunque il ricorso presentato dai legali del Sindacato, coordinati dall’avvocato Graziangela Berloco.
Ugl Scuola Bari – Un’altra, l’ennesima docente precaria che va stabilizzata: a stabilirlo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, questa volta nella persona del dott. Massimo Brudaglio che con la sentenza n°1545/12 del 15 marzo u.s. ha convertito il rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato tra il Miur e una docente precaria di Andria, accogliendo dunque il ricorso presentato dai legali del Sindacato, coordinati dall’avvocato Graziangela Berloco.
“In un periodo in cui purtroppo non c’è alcuna garanzia sul futuro dei circa 180mila precari della scuola, con un ipotetico piano di assunzioni alquanto risibile, la Giustizia ci ha dato una ulteriore conferma che non lascia spazio più ad alcun dubbio” – afferma Rossano Sasso, segretario provinciale dell’ Ugl Scuola che prosegue “ per cui tutti i lavoratori precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio, devono essere stabilizzati”.
Il Sindacato, che attraverso i propri legali sta procedendo all’esecuzione delle numerose sentenze, sia relativamente alla parte economica che a quella giuridica, ricorda che è sempre possibile presentare ricorso, in qualsiasi momento, purchè i docenti o gli ata interessati siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea: almeno 3 incarichi annuali su posto vacante
Prosegue Sasso “L’Amministrazione rifletta su questo ulteriore segnale: conviene pensare ad una soluzione normativa che eviti nuovi ricorsi con assai probabili nuove condanne, iniziando in primis ad accantonare dal prossimo contingente per le nuove immissioni in ruolo posti per gli aventi diritto, riconosciuti tali dai dispositivi delle sentenze di 1° grado e, successivamente, evitando ulteriore dispendio di danaro pubblico” (a causa delle spese legali per il prosieguo del contenzioso in secondo grado).