Spezzoni pari o inferiori a 6 ore, a chi si assegnano e fino a quando vanno retribuiti
Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti alle scuole, in cui sono disponibili, dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli Uffici Scolastici o delle scuole polo.
Assegnazione spezzoni orario pari o inferiori sei ore
I dirigenti scolastici, dopo le succitate operazioni e ricevuta la liberatoria, assegnano gli spezzoni orario, secondo il seguente ordine:
a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto.
Retribuzione ore docenti di ruolo
Nel caso in cui gli spezzoni orario vengano assegnati al personale di ruolo, le ore eccedenti sono pagate sino al 30 giugno, come chiarito dalla nota Mef del 6 aprile 2016.
Per i tribunali, tuttavia, non è così, come riferisce ItaliaOggi. Il tribunale di Bologna, leggiamo nell’articolo, con sentenza n. 205/2018 ha stabilito che le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, per cui vanno retribuite sino al 31 agosto.
La suddetta sentenza è dello stesso tenore di quella del tribunale di Piacenza (sentenza n. 201 del 2017).