Giulia Boffa – Nella legge sulla spending review c’è una novità importante che riguarda la funzione del collaboratore vicario del dirigente scolastico, ed esattamente nell’art.14, comma 22, in cui si afferma che le deleghe di specifici compiti ai docenti individuati come collaboratori non costituiscono affidamento di funzioni superiori o vicarie, praticamente nessuna vece del preside nè responsabilità al suo posto.
Giulia Boffa – Nella legge sulla spending review c’è una novità importante che riguarda la funzione del collaboratore vicario del dirigente scolastico, ed esattamente nell’art.14, comma 22, in cui si afferma che le deleghe di specifici compiti ai docenti individuati come collaboratori non costituiscono affidamento di funzioni superiori o vicarie, praticamente nessuna vece del preside nè responsabilità al suo posto.
In pratica non esiste più il vicepreside, istituito con l’art.4 comma 4 del decreto 417/74 e con esso anche il suo compenso, non essendo a questo punto applicabile l’art.69 del contratto del 1995, richiamato anche dal vigente contratto nell’art.146, comma 1.
Ma per trovare qualcuno che possa caricarsi delle stesse responsabilità del DS si deve cercare solo tra DS, magari in sostituzione tra loro, con incarichi di reggenza temporanei, la cui retribuzione aggiuntiva per la sostituzione deve trovare la sua fonte in qualche bilancio che non sia quello del fondo d’istituto, da cui è ancora possibile prelevare il compenso per i docenti collaboratori, due al massimo.
Per quanto riguarda le sostituzioni in emergenza, come in caso di sciopero ad esempio, la normativa è prevista nell’art. 2, comma 4 dell’allegato al CCNL del 1999, tuttora vigente e molto probabilmente confermata, essa infatti prevede che il ds sia comunque sostituito da un docente collaboratore secondo il principio della essenzialità e dell’urgenza.