Specializzazione sul sostegno, può il personale educativo partecipare alla selezione per accedere ai corsi? Ecco cosa dicono i giudici

WhatsApp
Telegram

Con sentenza del Consiglio di Stato del 9/1/23 n. 00241/2023 si affronta il caso di diversi ricorrenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle istituzioni educative che aspirano ad ottenere la specializzazione per le attività didattiche di sostegno in favore degli alunni disabili della scuola primaria. Essi impugnano, dunque, i bandi con cui le Università non li hanno contemplati fra gli insegnanti che possono presentare domanda per accedere ai test selettivi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno. Non si tratta del primo contenzioso ove si cerca di ottenere l’equiparazione tra la figura del personale docente e quello educativo.

La questione
A sostegno delle loro ragioni i ricorrenti sostengono l’equiparabilità dello stato giuridico, oltre che di quello economico, fra le due figure (personale educativo e personale di scuola primaria), siccome previsto dall’art. 398, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994, con conseguente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, parità di accesso ai pubblichi impieghi e, infine, di selezione pubblica in base al merito, oltreché di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il ruolo del docente di sostegno
Tengono a precisare i giudici che il docente di sostegno è prima di tutto un docente della classe, e, poi, ma solo in seconda battuta, un docente dedicato al disabile, perché solo con questa più ampia “mission” il suo intervento è in grado di incidere sulla funzionalità della didattica nel gruppo in senso benefico, trasformando quello che può essere un fattore di rallentamento dell’apprendimento collettivo, in uno che sia, al contrario, di arricchimento e di crescita culturale dell’intera classe.
Questa prospettiva, afferma il CDS, era ben chiara al legislatore sin dagli albori della previsione della figura, tant’è che essa traspare nitidamente dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.P.R. n. 970 del 1975.

La differenza tra il personale educativo ed il personale docente
I giudici si interrogano sul fatto se sia o meno giustificata la mancata previsione, tra gli aventi diritto, di partecipare ai corsi del personale educativo abilitato, qualifica che è rivestita dagli attuali appellanti, che appunto ne reclamano l’equiparazione a quella posseduta dal personale docente. Il Collegio ritiene che detta equiparazione non sussista e richiama fra le tante, le sentenze del Consiglio di Stato n. 4332/2019, n. 5176/2020, n. 1145/2021 e n. 4814/2021, con valore di precedenti. Precedenti con cui si tende a non riconoscere detta equiparazione.

In particolare, il Collegio ritiene che gli appellanti non possiedano un titolo equivalente a quello necessario per essere ammessi alla partecipazione ai corsi per la specializzazione sul sostegno, ossia il titolo di abilitazione all’insegnamento, in quanto essi hanno prestato la loro attività professionale e sono abilitati a svolgere il servizio presso le cd. “istituzioni educative, ossia nell’ambito di un’attività solo agganciata a quella propriamente scolastica, che non svolge attività didattica, e che non è equiparabile né come titoli, né come esperienza posseduta al servizio richiesto per partecipare alla procedura di cui alla controversia, trattandosi di un’esperienza professionale e di un titolo destinati ad offrire un servizio educativo, di ricevimento ed assistenza, solo complementare a quello specificamente didattico.

Anche il CCNL scuola non prevede alcuna equiparazione tra la figura del docente ed il personale educativo
La ridetta diversità strutturale tra i due servizi trova chiara conferma nelle previsioni del CCNL Comparto Scuola 2016-2018 che introduce, all’art.24 la cd. “Comunità educante” di cui fanno parte, come area docenti, anche i lavoratori afferenti al “personale educativo. Tuttavia l’articolo 27 del contratto precisa quali siano le funzioni riservate al personale docente, descrivendole in maniera dettagliata, tanto da differenziarle dalle mansioni svolte dal personale educativo le cui funzioni sono per contro disciplinate dal Capo XI del contratto dagli articoli da 127 a 133 che, nell’elencare le finalità dell’intervento, le indica nella “promozione della crescita umana, della socializzazione degli allievi, dell’organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe.”

Dunque, il CCNL prevede nettamente una differenziazione tra il personale docente ed educativo. Infatti, il CDS afferma che
il personale educativo anche da contratto è chiamato a svolgere una funzione di supporto in chiave strumentale (anche, ma non solo) all’attività di docenza, tanto che è sottoposto al potere di coordinamento del Dirigente scolastico, che invece non è previsto, per quanto riguarda specificamente l’insegnamento, per i docenti, mentre l’equiparazione fra i due profili (docenti e personale educativo) si ha solo per quanto concerne il relativo trattamento economico.

In sostanza l’attività espletata dal personale educativo, per quanto afferente ad aspetti  psico-pedagogici e pur essendo di supporto all’apprendimento e ai processi di crescita (art. 122 CCNL cit.), nulla hanno a che vedere con l’attività didattica vera e propria svolta esclusivamente dai docenti.

TFA Sostegno VIII ciclo – Corso di preparazione 2022/2023 con simulatore per la prova preselettiva

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri