Sostegno, un docente ogni due alunni. Tribunale: “Inclusione scolastica non può essere condizionata da logiche di bilancio o criteri statistici”

Il Tribunale di Busto Arsizio è intervenuto per tutelare il diritto allo studio di un alunno con disabilità, ordinando la cessazione della condotta discriminatoria del Ministero dell’Istruzione. La pronuncia è arrivata in meno di 24 ore dalla presentazione del ricorso d’urgenza da cui è emersa, secondo i giudici, la natura discriminatoria della scelta di non assegnare le ore di sostegno indicate dal GLO.

La vicenda nasce, infatti, dalla decisione dell’USR Lombardia di non assegnare le ore di sostegno indicate dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) all’interno del PEI per uno studente con disabilità. La famiglia, rappresentata in giudizio dai legali di Osservatorio182 (la neonata Federazione presieduta dalla prof.ssa Evelina Chiocca), ha presentato un ricorso che è stato immediatamente accolto dal Tribunale di Busto Arsizio, la cui ordinanza riafferma principi essenziali di inclusione scolastica, sottolineando che la tutela dei diritti degli studenti con disabilità non può essere condizionata da logiche di bilancio o da semplici criteri statistici.

A riguardo, era già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2016 affermando che “il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”.

L’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio si fonda, infatti, su due aspetti:

  • da un lato, riafferma la centralità del GLO che, con la partecipazione della famiglia, stabilisce e indica il numero di ore di sostegno necessarie per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Il provvedimento, infatti, ribadisce che è il GLO, in quanto gruppo di lavoro preposto alla valutazione delle esigenze dell’alunno con disabilità, a determinare il numero di ore di sostegno scolastico. Tale determinazione si basa esclusivamente sul progetto educativo-didattico, volto a garantire all’alunno il diritto allo studio. E ciò senza che possano essere prese in considerazione motivazioni economiche o esigenze di bilancio. Il diritto dell’alunno è prioritario.
  • dall’altro lato, specifica che le risorse di sostegno devono rispondere alle effettive esigenze e non a criteri statistici. Infatti, il Tribunale ha rigettato il criterio statistico presentato, quale motivazione, dall’Ufficio scolastico Regionale della Lombardia, secondo il quale si dovrebbe assegnare un docente con incarico sul sostegno ogni due alunni con disabilità, sottolineando, invece, che l’assegnazione debba rispettare altre istanze, prioritarie e fondamentali, come evidenziato nel progetto educativo-didattico stabilito e condiviso dai componenti del GLO nel PEI.

D’altra parte, sia la normativa di riferimento che le pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale sul tema concordano.

In primo luogo, l’art. 15 comma 10 della legge n. 104/92, infatti, prevede che siano i Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO) gli organi deputati alla definizione non soltanto del PEI e della sua verifica, ma anche della quantificazione delle risorse e delle ore di sostegno e delle altre misure di assistenza specialistica.

In secondo luogo, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25011/2014, ha evidenziato che la proposta delle ore di sostegno e di assistenza specialistica per garantire l’inclusione scolastica dell’alunno, formulata dal GLO, non può essere ridotta discrezionalmente dall’amministrazione, dagli enti locali o dagli USR. In caso contrario, la Cassazione ha spiegato che tale comportamento integra una discriminazione indiretta ai danni dell’alunno con diritto al risarcimento del danno a favore della famiglia.

In ultimo, si segnalano due pronunce della Corte Costituzionale:

  • la sentenza n. 80/2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 413 della legge n. 244/2007, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e del successivo comma 414, “nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”;
  •  la sentenza n. 275/2016, in cui ha affermato che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione“.

In particolare riferimento alla sentenza n. 80/2010, si evince come la Corte Costituzionale abbia stabilito che le cattedre di sostegno non devono essere assegnate in modo rigido o immutabile, né basate su criteri puramente statistici. Al contrario, queste devono essere attribuite in base alle effettive necessità rilevate in modo da rispondere alle esigenze reali degli alunni, garantendo processi efficaci di integrazione per gli studenti con disabilità. In seguito a questa sentenza, il legislatore ha emanato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, poi convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che permette di superare il limite stabilito per il numero di insegnanti di sostegno quando sussistono le condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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