Sostegno, tutte le novità in arrivo: dai nuovi percorsi abilitanti al docente scelto dalle famiglie, dalla formazione al fondo unico per l’inclusione

Il DL Sport & Scuola (legge 29 luglio 2024 n.106) recentemente approvato dal Parlamento prevede una serie di misure relative alla didattica del sostegno. Dai percorsi abbreviati per la specializzazione alla possibilità per le famiglie di scegliere la continuità del docente di sostegno per i propri figli.
Le misure relative al sostegno nel DL Sport & Scuola (legge 29 luglio 2024 n.106)
TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE
Specializzazione per docenti con tre anni di servizio
L’articolo 6 della Legge prevede l’istituzione di percorsi di specializzazione al sostegno indetti da INDIRE, con l’obbligo di acquisire almeno 30 CFU entro il 31 dicembre 2025.
Anche le università potranno offrire questi percorsi autonomamente o in collaborazione con INDIRE.
Possono accedere ai percorsi di specializzazione i docenti che, nelle scuole statali e paritarie, hanno prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti, nel medesimo grado di istruzione.
Il numero di persone che soddisfano i requisiti per partecipare a questi percorsi è di 71.788. Approfondisci requisiti di accesso e tempistica
Si tratta di percorsi che si affiancheranno al TFA sostegno.
Percorso straordinario per docenti con titolo acquisito all’estero in attesa di riconoscimento
L’articolo 7 della Legge prevede percorsi straordinari per docenti con titoli per il sostegno acquisiti all’estero. Questi percorsi saranno attivati da INDIRE, oppure dalle università, sia autonomamente che in convenzione con INDIRE.
Possono iscriversi ai percorsi i docenti che alla data di entrata in vigore del DL 71/2024 hanno completato un percorso formativo sul sostegno presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o presso un altro organismo autorizzato e sono ancora in attesa del riconoscimento in Italia.
Al momento dell’iscrizione, i docenti dovranno rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento del titolo di sostegno acquisito all’estero.
Continuità didattica su richiesta della famiglia
L’articolo 8 della Legge introduce la possibilità di confermare, su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, il docente a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico precedente. Tale conferma sarà valutata dal dirigente scolastico e dovrà essere nell’interesse dell’alunno.
La conferma del docente sarà data prioritariamente a coloro che possiedono il titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Questa misura sarà attuata fra un anno. Il comma 2 dell’articolo 8 prevede l’emanazione di un regolamento successivo, tramite decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per definire le modalità di attuazione della misura.
All’articolo 8 bis vengono recepiti i requisiti di accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia.
Formazione docenti referenti per il sostegno
L’articolo 9 della Legge stabilisce la formazione di tutti quei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita:
- Dirigenti e operatori del servizio sanitario/ regionale/ASL
- Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
- Operatori del collocamento mirato
- Personale dirigenziale della Regione
- Operatori degli uffici territoriali INPS
- Operatori delle direzioni regionali INAIL
- Operatori dei Comuni
- Docenti referenti per il sostegno
- Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
- Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
- Operatori delle associazioni del terzo settore
- Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
- Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
Tra i soggetti interessati rientrano anche i docenti referenti per il sostegno.
Sono stati individuati i territori, a livello provinciale, dove avviare le attività di sperimentazione come disciplinato dall’articolo 33, commi 1 e 2, del decreto.
- Brescia;
- Catanzaro;
- Firenze;
- Forli-Cesena;
- Frosinone;
- Perugia;
- Salerno;
- Sassari;
- Trieste.
Aumento Fondo Unico inclusione persone con disabilità
L’articolo 9 bis della Legge dispone l’aumento del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito dall’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il Fondo sarà incrementato di 14.460.000 euro per il 2024, di 213.462.224 euro per il 2025, di 158.427.884 euro per il 2026, e di 108.427.884 euro annui a partire dal 2027. Leggi tutto.