Sostegno, TAR riconosce validità titolo estero. I giudici: “Valutazione superficiale del Ministero, non considerate le misure compensative”

Una valutazione generica, sostenuta da argomentazioni scarse, senza un adeguato procedimento istruttorio e ignorando le indicazioni di una precedente sentenza di annullamento (del 2021): i giudici del TAR Lazio, nelle motivazioni di una recente pronuncia, criticano l’operato del Ministero dell’Istruzione sul riconoscimento di un titolo di studio estero.

Al centro della vicenda, il ricorso di un’insegnante a cui il Ministero dell’Istruzione aveva negato il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno ottenuto all’estero.

Nel 2019, l’insegnante aveva richiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito presso un’Università in Romania, al fine di poter insegnare sul sostegno nelle scuole italiane. Tuttavia, il Ministero aveva rigettato la domanda con una motivazione ritenuta generica, sostenendo che il titolo non fosse valido ai fini dell’insegnamento. Il rigetto era stato impugnato davanti al TAR Lazio, che in una sentenza precedente (del 2021) aveva già annullato il provvedimento ministeriale e ordinato un nuovo esame della pratica.

Nel 2024, però, il Ministero ha confermato il rigetto, motivandolo con presunte incongruenze tra il percorso formativo svolto in Romania e quello richiesto in Italia e ritenendo il titolo non abilitante nemmeno nel Paese di origine. Questo secondo rifiuto ha portato a un ulteriore ricorso, che il TAR ha nuovamente accolto.

Le motivazioni del Ministero per il rigetto

Il Ministero aveva respinto la seconda richiesta di riconoscimento del titolo per due ragioni principali. La prima riguarda la presunta non validità del titolo in Romania, il Paese in cui è stato conseguito. Secondo il Ministero, il percorso di studi completato dal docente non permetterebbe di insegnare sul sostegno nemmeno nel sistema scolastico romeno, rendendo quindi inapplicabile il suo riconoscimento in Italia. Il Ministero, infatti, evidenziava che il docente non aveva richiesto alla Romania il riconoscimento della sua laurea conseguita in Italia. Tuttavia, già nella sentenza del 2021, il TAR aveva stabilito che non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia” e “dunque non vi è ragione per ritenerla non riconoscibile in Italia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE”.

La seconda motivazione proposta dal Ministero si concentra sulle differenze tra il percorso formativo romeno e quello richiesto in Italia per ottenere l’abilitazione all’insegnamento del sostegno. Il Ministero ha evidenziato che il programma di studi del titolo estero sarebbe strutturalmente diverso rispetto a quello italiano, presentando significative lacune sia nei contenuti che nelle modalità formative. Per tali ragioni, secondo l’Amministrazione, non sarebbe stato possibile colmare queste discrepanze attraverso misure compensative come esami integrativi o tirocini, nonostante queste possibilità siano previste dalla normativa europea.

Tuttavia, tali motivazioni sono state giudicate insufficienti dal TAR Lazio, che ha ritenuto il rigetto privo di un’adeguata analisi e di un confronto approfondito tra i due sistemi formativi, come richiesto dalla normativa in materia.

Il TAR Lazio: una posizione ministeriale troppo generica

Secondo il TAR Lazio, la posizione assunta dal Ministero nel rigettare la richiesta di riconoscimento del titolo estero è risultata carente sotto il profilo della motivazione e priva di una reale analisi comparativa. In particolare, i giudici amministrativi hanno definito le argomentazioni ministeriali “apodittiche”, ossia basate su affermazioni generiche e non supportate, in maniera sufficiente, da elementi concreti o approfondimenti specifici.

Il TAR ha sottolineato come il Ministero non abbia adeguatamente valutato né il contenuto del percorso formativo svolto dall’insegnante (che comprendeva anche tirocini e laboratori) né le modalità con cui il titolo è stato conseguito. Inoltre, non è stato condotto un confronto dettagliato tra i requisiti richiesti per l’insegnamento del sostegno in Romania e quelli previsti dal sistema scolastico italiano. Questo tipo di analisi sarebbe stato necessario per comprendere se le eventuali differenze potessero essere colmate attraverso misure compensative, come previsto dalla normativa europea sul riconoscimento dei titoli professionali.

Di conseguenza, il TAR ha ritenuto che il Ministero non abbia rispettato il principio di proporzionalità, un elemento fondamentale nei casi di riconoscimento dei titoli esteri. Tale principio impone alle amministrazioni di verificare con attenzione se le discrepanze tra i due sistemi formativi siano tali da giustificare un rigetto oppure se sia possibile adottare strumenti per superarle. In assenza di questa valutazione, la decisione ministeriale è apparsa al TAR come sommaria e priva di fondamento.

Cosa prevede la normativa europea

Il quadro normativo europeo sul riconoscimento dei titoli è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/CE. Questa normativa stabilisce che:

  1. i titoli conseguiti in un Paese membro devono essere riconosciuti dagli altri Stati membri, salvo la presenza di differenze sostanziali;
  2. in caso di differenze significative, lo Stato che riceve la richiesta deve prevedere misure compensative, come esami integrativi o periodi di tirocinio, per consentire al richiedente di colmare le lacune;
  3. la procedura di riconoscimento deve essere trasparente, equa e rispettare il principio della libera circolazione dei lavoratori.

Secondo il TAR, il Ministero ha ignorato queste disposizioni, scegliendo una strada più semplice ma non conforme alla normativa europea, con un diniego privo di solide basi giuridiche.

I percorsi INDIRE come strumenti compensativi

I nuovi percorsi INDIRE, di cui si attende il decreto ministeriale che ne definisca i dettagli operativi, possono rispondere all’esigenza compensativa evidenziata dal TAR Lazio in caso di differenze sostanziali per i titoli conseguiti all’estero. L’obiettivo deflattivo del contenzioso amministrativo in materia di riconoscimento dei titoli esteri e, dunque, la diminuzione dei ricorsi al TAR è contenuto nell’art. 7 comma 1 del DL 71/2024. In particolare, la norma si rivolge a coloro che:

  1. hanno conseguito un titolo all’estero presso un’università o un organismo accreditato nel Paese di origine, a condizione che la formazione sia stata acquisita prevalentemente nell’Unione Europea e rientri tra le qualifiche riconosciute dalla normativa italiana;
  2. hanno un procedimento pendente o un contenzioso in corso per il riconoscimento del titolo. Ciò include i casi in cui il procedimento amministrativo non sia stato concluso entro i termini di legge.

Questi soggetti, per sanare la propria posizione, possono accedere ai percorsi di formazione specifici per il sostegno scolastico, attivati dall’INDIRE. Tuttavia, l’iscrizione è subordinata a una condizione fondamentale: il candidato deve rinunciare formalmente a qualsiasi istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno, compresi eventuali ricorsi pendenti.

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