Sostegno, richiesta di continuità della famiglia non riguarda i docenti di ruolo che potrebbero perdere posto in base alla graduatoria interna

Nella scuola secondaria di primo grado le graduatorie interne di istituto relative ai posti di sostegno sono redatte per ciascuna tipologia. Come si individua il perdente posto.
Graduatorie interne
Queste, in linea generale, le informazioni relative alla predisposizione delle graduatorie interne di istituto:
- sono redatte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico;
- comprendono i soli docenti titolari nell’autonomia scolastica interessata, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
- non comprendono, perché vanno esclusi (a meno che la contrazione di organico non sia tale da richiedere il loro coinvolgimento), i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28;
- sono predisposte dal dirigente scolastico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando gli interessati sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi, secondo quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata all’Ipotesi di CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
- sono redatte tendendo altresì in considerazione l’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli aa.ss. precedenti. Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”; Approfondisci scuola primaria
- sono predisposte e pubblicate dal dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità, termine che sarà indicato nell’annuale OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26.
Il docente eventualmente individuato perdente posto, sulla base delle suddette graduatorie, potrà presentare domanda di trasferimento, condizionandola o meno al permanere dalla condizione di soprannumerarietà, oppure non presentarla. QUI tutte le info relative alle graduatorie interne di istituto nella scuola secondaria, nonché a cosa può fare o meno il docente individuato perdente posto
Graduatorie interne e posti di sostegno I grado
Le graduatorie interne di istituto, come detto, sono redatte per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella scuola interessata. Nel caso dei posti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, così precisa l’art. 21, comma 1, dell’Ipotesi di CCNI 2025/28:
Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l’individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) sostegno vista; B) sostegno udito; C) sostegno psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nella stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.
Dunque, nel caso dei posti di sostegno nella secondaria di primo grado, la graduatoria interna va redatta distintamente per ciascuna tipologia, per cui:
- una graduatoria per sostegno vista;
- una graduatoria per sostegno udito;
- una graduatoria per sostegno psicofisici.
Conseguentemente, se si perde un posto:
- per sostegno vista, il perdente posto sarà individuato dalla graduatoria sostegno vista;
- per sostegno udito, il perdente posto sarà individuato dalla graduatoria sostegno udito;
- per sostegno psicofisici, il perdente posto sarà individuato dalla graduatoria sostegno psicofisici.
Il docente perdente posto nella tipologia di attuale titolarità, se in possesso della prevista specializzazione per la quale nella scuola vi sia una disponibilità, ha la precedenza nel trasferimento su tale posto sia a domanda che d’ufficio.
Quesito
Sono docente di sostegno di ruolo; dopo richiesta di trasferimento sono giunta all’I.C. Alessandra Siragusa nella classe prima della scuola secondaria di primo grado. Poiché usciranno molti alunni con disabilità dalle terze io sarò perdente posto in quanto ultima arrivata. Non ho ancora il coraggio di dirlo al mio alunno con disabilità e la sua famiglia. Mi sembra una vera ingiustizia che non valga il principio di continuità anche per casi come il mio. Se la famiglia lo richiedesse non avrei la priorità?
Premettiamo che, per essere la lettrice soprannumeraria, la contrazione di organico (ossia la perdita del posto) deve riguardare la tipologia di attuale titolarità della stessa. Così ad esempio: se la lettrice è ultima nella graduatoria per sostegno psicofisici (in quanto ivi titolare) e il posto si perde per sostegno udito, la perdente posto non sarà la lettrice ma l’ultima della graduatoria sostegno udito (anche se la lettrice è arrivata dopo; come detto, infatti, si tratta di graduatorie distinte).
Fatta questa doverosa premessa, le rispondiamo che la richiesta della famiglia non può essere presa in considerazione, poiché non prevista nel caso in esame. L’eventuale conferma a richiesta, infatti, riguarda i docenti supplenti. Supplenze, conferma docenti di sostegno per il 2025/26: la richiesta delle famiglie entro il 31 maggio. Le tempistiche
Pertanto, se fosse individuata quale perdente posto, la lettrice potrebbe presentare domanda di trasferimento, condizionandola o meno al permanere dalla condizione di soprannumerarietà, oppure non presentarla (con conseguente trasferimento d’ufficio), tenendo presente che, se nella scuola vi fosse un posto disponibile per altra tipologia di sostegno, la stessa potrebbe concorrere con precedenza su tale posto a domanda o d’ufficio.
Evidenziamo infine che, per fruire della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 13/1 Ipotesi CCNI 25/28), si deve presentare domanda condizionata oppure non presentarla.
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Le risposte ai quesiti
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Corsi
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