Sostegno, mancato o su ore parziali: scatta il risarcimento in favore dell’alunno

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Una sentenza “storica” è quella emanata il 2 dicembre scorso dal Tar Napoli, che ha riconosciuto, a un’allieva in condizione di handicap grave (ai sensi della L.104/92, art. 3, c. III) il cd. danno da mancato insegnante di sostegno, identificandolo nel danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

Nella specie erano state assegnate 12 ore anziché 40, ed il Tar ha liquidato € 1.320 in favore dell’alunna, ponendo la somma a carico del MIUR.

Il danno da mancato insegnante di sostegno. La categoria generale è quella del danno non patrimoniale, il quale a sua volta si suddivide in due categorie fenomeniche:

  • danno dinamico-relazionale: la mancanza dell’insegnante protratta per un tempo idoneo a compromettere la finalità di inclusione e aiuto al quale la figura dell’insegnante di sostegno è deputata, fino a ricomprendere le degenerazioni sul piano della salute che siano frutto della somatizzazione della situazione di disagio scolastico che è conseguente al mancato sostegno;
  • danno da sofferenza: sofferenze e patemi d’animo puri, frutto della sofferenza che il disabile provi nel ritrovarsi in classe ma senza insegnante di sostegno, sofferenze che possono essere acuite da situazioni del caso concreto che di volta in volta possono verificarsi.

Quando sono illegittimi i provvedimenti. Il Tar Napoli ha chiarito che l’attribuzione all’alunno minore, da parte dell’Amministrazione scolastica:

  • di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta,
  • oppure, seppur redatto, ne ometta la quantificazione in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore,
  • oppure, seppur quantifichi, non venga eseguito,

comporta la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti impugnati, per la violazione della normativa avente ad oggetto il diritto allo studio dei disabili e i principi di inclusione ed uguaglianza, ed in particolare:

  • costituzionale (art. 2, 3, 33 e 38 Cost.),
  • ordinaria (art. 12, l. n. 104 del 1992).

Perché va liquidato il danno da mancata o parziale attribuzione del sostegno. Ad avviso del Tar il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) da mancata o parziale attribuzione dell’insegnante di sostegno va inteso nella sua doppia dimensione fenomenologica:

  • una di tipo relazionale (il danno biologico-esistenziale, destinato a esplicare un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali),
  • l’altra di natura interiore (danno morale soggettivo) e va risarcito al pari di tutti gli altri danni derivanti da lesioni di diritti, diversi dalla salute, costituzionalmente tutelati e riferibili anche alle ripercussioni sulla vita privata contrastanti con l’art. 32 Cost. e con i principi affermati dagli artt. 3 e 7 della Carta di Nizza recepita dal Trattato di Lisbona e dell’art. 8 della Cedu.

Il risarcimento scatta dopo l’annullamento dei provvedimenti. Secondo il Tar quando l’assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un alunno affetto da handicap (ai sensi dell’art. 3, l. n. 104 del 1992) manchi del tutto o parzialmente, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, formulata dai genitori (o dal tutore) senza un preventivo giudizio di annullamento dei provvedimenti (che non assegnano il sostegno o solo parzialmente) ritenuti illegittimi.

La quantificazione del risarcimento. Il giudice amministrativo può liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale per mancata o parziale assegnazione delle ore di sostegno dovute in base alla patologia ad un alunno portatore di handicap (art. 3, l. n. 104) utilizzando di una tabella appositamente strutturata, tuttavia garantendo:

  • una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto,
  • l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

La tabella e il punto base. Se il giudice amministrativo decida (similmente a quanto fatto dal giudice civile per la liquidazione del danno alla salute) di adottare una apposita “tabella” per la liquidazione del danno non patrimoniale per mancata o parziale assegnazione delle ore di sostegno dovute in base alla patologia ad un alunno portatore di handicap (art. 3 L. 104/1992), deve individuare il valore economico del “punto base” e il concreto incremento del punto in funzione dei parametri di aggravamento predeterminati, che sono:

  • la sofferenza patita per la privazione, secondo una scala che tenga conto della lesione da danno dinamico-relazionale;
  • la sofferenza morale subita, la quale, una volta accertata, corrisponde a una percentuale del danno di cui al punto precedente.

Il punto base equivale all’indennità di frequenza (€ 300,00). Nelle ipotesi ove il giudice amministrativo costruisca una apposita “tabella” per la liquidazione del danno non patrimoniale per mancata o parziale assegnazione delle ore di sostegno dovute, in base alla patologia, ad un allievo portatore di handicap (si ribadisce, ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992), il cd. punto base (o punto scala) può essere parametrato alla “indennità di frequenza” (di cui all’art. 1 della L. 289/1990) e fissato nella somma equitativa di euro 300,00.

La personalizzazione del danno. Per “collocare” la singola fattispecie all’interno della scala “di sofferenza”, secondo il Tar Napoli, il giudice amministrativo può utilizzare i seguenti parametri di valutazione:

  • per il danno dinamico – relazionale:
  • il fattore “tempo della privazione”, da calcolarsi in termini di mesi o dell’intero anno scolastico;
  • l’eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove sia allegata dai ricorrenti la “recidiva” quale mancata o ritardata assegnazione anche negli anni scolastici precedenti;
  • la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 c. III, oppure meno grave, art. 3 c. I della L. 104/92);
  • il grado di scuola frequentato (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado) e la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno);
  • il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno).
  • per il danno morale soggettivo da lesione all’integrità fisica, la quota è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Il caso concreto. La bimba, i cui genitori si sono rivolti al Tar Napoli, risulta affetta da handicap grave (art. 3, comma III, L. 104), e le erano state assegnate 12 ore settimanali di sostegno, anziché 40. Il Tar ha valutato il danno non patrimoniale subito dalla minore al livello 4 della scala elaborata dalla Sezione, per ciò che concerne il danno dinamico relazionale, e con un incremento del 10 % per il danno morale soggettivo, per un totale di € 1320,00 (in dettaglio: € 1200,00 risultato della moltiplicazione del punto base pari a 300 euro, per i 4 mesi di privazione, più il 10 %).

Il MIUR dovrà pagare il danno. La somma liquidata è stata posta a carico del MIUR, essendo l’organo gerarchicamente sovraordinato agli uffici scolastici periferici e unico soggetto al quale può essere contabilmente imputata, in mancanza di autonomia dei singoli Uffici scolastici regionali sulle somme destinate, da bilancio, alle coperture delle spese per il sostegno scolastico.

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