Sostegno, FIRST dice no ai range per la quantificazione delle ore

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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con disabilità, che commenta l’esito dell’incontro odierno con il Ministero dell’Istruzione in merito al decreto 182/2020, che disciplina l’impianto del sostegno didattico.

In data 19 settembre 2022, al Ministero dell’ Istruzione, si è celebrata la riunione della Consulta delle persone con disabilità, istituita presso l’ Osservatorio Permanente per l’inclusione degli alunni con disabilità ex art. 15 dlgs 66/2017, al fine di esprimere delle valutazioni ed il parere in relazione alla bozza dello schema correttivo del nuovo DM 182/2020, che come è noto ha introdotto nel nostro ordinamento il PEI uniforme.

La FIRST, ha depositato un contributo scritto molto schietto e diretto, che va al cuore del problema, come è nostro costume, in relazione ai tanti dubbi di legittimità che inficiano il decreto, le linee guida e la tabella C1, con parti colare riferimento alle tabelle dei i range – orari che predeterminano a priori tutte le misure necessarie per gli alunni sia per quanto concerne il sostegno sia per quanto concerne gli assistenti all’autonomia e comunicazione.

La FIRST si è soffermata solo sulla questione delle dette tabelle, in quanto si tratta di questioni assolutamente dirimenti da affrontare, senza le quali tutte le altre modifiche necessarie che si potrebbero apportare al testo normativo finiscono per diventare irrilevanti, rispetto alla questione principale.

Le tabelle del fabbisogno sono costruite in modo tale che il potere di personalizzazione dei GLO di fatto viene totalmente neutralizzato, in quanto si indicano a priori quali devono essere gli esiti, in termini di quantificazione delle ore dei sostegni, ( di tutti i sostegni), a cui devono pervenire i citati GLO nell’ambito della redazione del PEI, all’esito del collocamento dell’alunno all’interno di uno dei cinque schemi indicati nella tabella C1, con pochissimi margini per derogarvi.

Infatti, nelle linee guida ( pagg. 58/59), si afferma che:  “la possibilità di valicare i margini è consentita solo in casi di situazioni eccezionali debitamente da motivare. In tal caso viene attività una procedura di rivedibilità del Profilo di Funzionamento, ( che non esiste ancora e soprattutto non si comprende bene cosa dovrebbe dire di diverso!), tale da consentire una modifica dell’entità delle difficoltà e di conseguenza dei range orari da attribuire”.

In parole semplici: i GLO, organi pluridisciplinari, che sono gli unici che hanno una visione complessiva dell’alunno anno per anno; che lo conoscono benissimo, rispetto a chi lo vede                      “ magari una sola volta” ( se lo vede), di fatto e in tal modo vengono totalmente esautorati persino della possibilità, di suo già resa eccezionale, di derogare ai range, se non in possesso di una procedura di rivedibilità del Profilo di Funzionamento ( che peraltro ancora non esiste e se anche fosse esistente sarebbe di difficile accessibilità alle famiglie).

Ciò che accadrà, per chi conosce bene i territori, è molto semplice, non vi sarà in tempi brevi nessun organismo previsto dall’art. 5, comma 3 dlgs 66/2017 ( UVM allargate) e le scuole, alla fine del prossimo anno scolastico, si troveranno nella situazione di applicare de facto i range – orari, ( questi subito in vigore), utilizzando lo schema imposto dal DM 182.

Con quali conseguenze è facile immaginare.

Se si considera che per singoli gradi di scuola nel massimo consentito i range prevedono una forbice che va da 19 – 25 (infanzia),  17 – 22 ( primaria), 15 – 18  ( secondaria di primo e secondo grado), è verosimile ritenere che vi sarà un calo di cattedre sul sostegno per migliaia di posti, generando una situazione di precarietà a catena.

Infatti, gli alunni con disabilità crescono ogni anno sempre più e in alcune zone non si riescono più a reperire docenti di sostegno specializzati, quindi il problema che abbiamo oggi, non è quello di ridurre gli organici sul sostegno, ma di fare in modo che tali organici siano uniformi, funzionali, formati e possibilmente in continuità didattica in tutto il territorio nazionale.

In tale modo il rischio che si corre e quello di registrare una diminuizione delle cattedre in quei posti che già oggi sono in sofferenza, con grave pregiudizio per gli alunni.

Ma vi è un aspetto ancora più grave e riguarda il taglio delle ore sui servizi di assistenza all’autonomia e comunicazione che per tutti quegli alunni con bisogni comunicativi complessi SONO FONDAMENTALI, tanto quanto il sostegno, per dirla tutta forse anche più importanti laddove supportano anche la didattica dei docenti su posto comune.

Qui non è possibile nessuno equivoco e nessuna mediazione!

In tale senso, i cd. range orari indicati nella tabella C1, che ricordiamo riguarda congiuntamente le risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, avranno un effetto, a dir poco, devastante sugli alunni con bisogni comunicativi complessi, in quanto nel massimo delle ore proposte dal GLO, giusto quanto disposto dall’art. 18 del DM 182/2020, un alunno sordo segnante; un alunno cieco; un alunno che necessità della CAA, ecc ecc.,  per i detti alunni non potrà essere formulata una proposta di ore che non sia quella  indicata dai detti range, quindi in concreto una forbice che va da 15 – 18 ore nel massimo!!

Il punto, però, è dato dal fatto che i detti alunni, ove l’ impossibilità nella comunicazione costituisce la barriera più totalizzante e rilevante, frequentano un orario scolastico di almeno 30 ore settimanali! 

Di conseguenza, nelle ore in cui non vi è in classe la LIS, il Braille, la CAA, l’operatore specializzato nelle tecniche cognitive comportamentali, gli alunni non possono apprendere adeguatamente, quindi non avremo nessuna vera ed effettiva inclusione, in quanto si verrebbero a trovare in una condizione di forte discriminazione e svantaggio rispetto a tutti gli altri, con gravi ricadute su tutte le aree cognitive – comportamentali, come la FIRST ha costantemente registrato negli anni.

Le citate ricadute e/o comportamenti problema, sovente sono proprio la conseguenza diretta della impossibilità degli alunni a comunicare adeguatamente, in assenza di un assistente che li capisca e li supporti nella didattica e nell’inclusione.

In ordine agli effetti lesivi che la carenza di ore nell’ assistenza all’autonomia e comunicazione produce in danno degli alunni, la FIRST non ha nessun dubbio, anzi abbiamo delle evidenze oggettive ed empiriche inconfutabili, allo stesso modo abbiamo altresì evidenza oggettiva che le maggiori ore di assistenza alla comunicazione hanno cambiato letteralmente il corso di vita di studio degli alunni con bisogni comunicativi complessi.

Sicchè si aprirà per il Ministero l’ennesimo e corposo fronte ricorsista, il quale porterà all’ennesimo aggravio di spese a carico della finanza pubblica, con buona pace di tutti, MEF compreso!

Per superare le dette criticità la FIRST ha formulato non una, ma DUE proposte che non sono state accolte dal MI.

  1. La prima proposta riguarda l’espulsione dal decreto attuativo e dagli atti connessi di tutte quelle disposizioni che attengono all’uso delle tabelle dei range – orari nella formulazione delle proposte da parte del GLO, riattribuendo a questo organismo il potere di personalizzare i bisogni secondo la sua insindacabile valutazione, tenendo conto sia delle certificazioni in essere, sia della conoscenza degli alunni nel tempo;
  2. Qualora non si vogliano espungere dal testo normativo le dette tabelle, le stesse possono essere utilizzate come criterio orientativo disponendo quanto segue “ I criteri indicati nella tabella C1, costituiscono dei meri criteri orientativi a disposizione dei GLO, nella formulazione delle proposte relative ai sostegni, fermo restando che il GLO, sulla base delle certificazioni in atto e sulla scorta di un attenta analisi e conoscenza degli alunni, è libero di personalizzare i sostegni necessari,  in deroga alle misure previste dalle dette tabelle, adeguatamente motivandone le ragioni nell’ambito del PEI”.

Questa ultima disposizione costituisce un buon punto di equilibrio ed anche, ci sia consentito, di compatibilità giuridica, in quanto non toglie legittimamente al Ministero il potere di indicare dei criteri orientativi alle scuole nella formulazione delle proposte, allo stesso tempo non incide sul potere personalizzante che il GLO ha sempre avuto, che è stato sempre difeso e sostenuto, fino ad oggi, come un limite ad ogni potere di organi terzi invalicabile, da parte di tutta la Giurisprudenza amministrativa e ordinaria.   

Per tutte le citate ragioni e per tutte le altre esposte nel nostro documento, nell’interesse degli alunni e delle famiglie che rappresentiamo, la FIRST ha espresso un parere CONTRARIO allo schema correttivo del DM 182/2020.

Sostegno, fumata nera: restano il modello PEI e la quantificazione delle ore in base al range. Niente esonero ma attività differenziate per gli studenti

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