Sostegno, cosa ci aspetta nei prossimi anni. Tra le novità il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), quale ruolo

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Tra le tante novità inserite nel decreto legislativo n.378 relativo alla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, una riguarda l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni che ne hanno diritto.

Come stabilisce il comma 5 dell’art.6, ”la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dello’art.15, comma 3, della legge n.104 del 1992 come modificato dal presente decreto

Con l’art.8 dell’atto n.378 succitato viene stabilita, infatti, una modifica alla legge 104 con sostituzione del precedente art.15 con un altro aggiornato nel quale viene istituito il GIT.

Nell’art.8 viene, quindi, inserito un nuovo articolo 15 che sarà parte integrante della legge 104/92, sostituendo il precedente, e che avrà il seguente contenuto:

Articolo 15 (Gruppo per l’inclusione territoriale)

1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui ali ‘articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l’inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone ali ‘USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno,

2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Quali sono le differenze rispetto al precedente articolo 15 della legge 104?

La stessa intestazione dell’articolo 15 viene modificata e da “Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica” si passa, appunto, a “Gruppo per l’inclusione territoriale”

Nel comma 2 del precedente art.15 era prevista la costituzione di gruppi di studio e di lavoro (GLHI e GLHO) all’interno di ogni circolo didattico e di ogni istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado e, fino al corrente anno scolastico, le proposte relative alla quantificazione delle ore di sostegno necessarie alla scuola (in funzione chiaramente delle esigenze degli studenti disabili iscritti), venivano formulate proprio da tali gruppi di istituto.

All’interno di ogni istituzione scolastica ha sempre avuto un ruolo di grande importanza il GLH Operativo, gruppo composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), da operatori ASL che seguono il percorso educativo dell’alunno con disabilità, dai genitori dell’alunno oltre che eventualmente da un esperto richiesto da questi ultimi. Il suo compito è quello di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l’attuazione e l’efficacia nell’intervento scolastico. Il GLH Operativo valuta, inoltre, l’opportunità di assegnare all’alunno il servizio di Assistenza per l’autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie – L.122/2010,  art.10 DL 78/2010) e di proporre eventuali modifiche all’erogazione del sostegno didattico.

Al GLH Operativo si affianca il GLH d’Istituto la cui composizione, come gruppo di studio e di lavoro, prevede la presenza di una rappresentanza di tutta la comunità scolastica: dirigenti scolastici, docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi (Enti locali e ASL), studenti (nella scuola secondaria II grado). Inoltre, nel passaggio da un grado scolastico all’altro, il GLH può essere aperto alla rappresentanza dei docenti curricolari e di sostegno che hanno seguito l’alunno nel grado precedente.

Il GLH di Istituto nell’esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte al Collegio Docenti, per l’elaborazione del PTOF e programmare le risorse, creare rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative alla diversa abilità e collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo

Al GLH Operativo e al GLH d’Istituto si è poi affiancato, all’interno di ogni istituzione scolastica, il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica adottando strumenti d’intervento anche per alunni con bisogni educativi speciali (BES) (Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e C.M. 8/2013), come chiarito dettagliatamente nel nostro articolo

I GLI istituiti in ogni scuola non hanno sostituito i GLH che continuano ad essere attivi sia come GLHO che come GLH d’Istituto. Tra le funzioni del GLI vi è infatti anche quella di raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’ art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’ art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Un ulteriore e importantissimo compito del GLI è quello di elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES presenti nell’istituzione scolastica, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico.

L’istituzione del GIT, nuovo gruppo di lavoro previsto nel decreto legislativo n.378 che interviene e opera in un ambito territoriale più ampio rispetto alle singole scuole, si accompagna ad un trasferimento di competenze in relazione alla richiesta di assegnazione delle ore di sostegno agli studenti disabili.

Se fino al corrente anno scolastico, infatti, queste proposte e richieste vengono formulate dai gruppi di lavoro sull’handicap delle singole scuole, che chiaramente conoscono meglio la realtà nella quale operano e hanno, come si suol dire, il polso della situazione, nei prossimi anni tale compito spetterà al GIT.

E’ auspicabile, quindi, che rimanga sempre in primo piano, per ogni istituzione scolastica, il ruolo dei gruppi di lavoro interni alla scuola (GLH Operativo, GLH d’Istituto e GLI) e che il GIT non determini il ridimensionamento dei loro compiti e delle loro funzioni.

Si tratta, quindi, di una radicale modifica che ci auguriamo non sia causa di penalizzazioni per gli studenti disabili con ulteriori tagli alle ore di sostegno attribuite per le quali la logica del risparmio, a nostro parere, non deve essere assolutamente considerata, anche se nella realtà dei fatti, purtroppo, questo spesso non corrisponde al vero.

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