Sostegno, Anief presenta emendamento: stop posti in deroga, sì all’assorbimento dei precari con 36 mesi di servizio
“Il sostegno agli alunni con disabilità ha bisogno di una svolta: non è possibile continuare ad andare avanti con due studenti su tre che ogni anno cambiano alunno, la metà degli insegnanti precari e uno su tre nemmeno specializzato”.
A dichiararlo è stato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, annunciando anche la presentazione di un emendamento alla settima Commissione della Camera per migliorare il decreto legge n. 71/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 lo scorso 31 maggio: la richiesta del sindacato riguarda la trasformazione in organico di diritto dei quasi 100.000 posti in deroga su sostegno che ogni anno vengono assegnati ai supplenti, perché collocabili esclusivamente con scadenza 30 giugno, nonché la stabilizzazione dei precari che hanno svolto 36 mesi di servizio, al fine di garantire la continuità didattica, al posto della insensata chiamata diretta dei supplenti con l’intervento influente delle famiglie e dei dirigenti scolastici.
EMENDAMENTO
8.4 (Grippo)
Al comma 1, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:
3. Sono rivisti i criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente:
sostituire il capoverso «comma 3-bis» con il seguente:
3-bis. Su tutti i posti di sostegno, inclusi in posti in deroga convertiti in organico di diritto, qualora, per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con docenti e ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
sopprimere il comma 2.