Sostegno alunni con disabilità, redazione del PEI spetta al Gruppo operativo inclusione (GLO). Chi partecipa, quali i compiti [LINEE GUIDA]
Nuovo PEI e Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), composizione e costituzione: quali sono i compiti del dirigente scolastico. Partecipazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Nuovo PEI e decorrenze
Il modello nazionale di PEI è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, che ha altresì definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.
Con la nota n. 40/2021, il Ministero ha chiarito che il nuovo PEI deve essere adottato universalmente dall’a.s. 2021/22 (può essere utilizzato già dal 2020/21, anzi nella nota si suggerisce la necessità di un graduale passaggio alla nuova disciplina) e che trovano applicazione già dal corrente anno scolastico alcune misure, quali il PEI provvisorio e il Curricolo dell’alunno. Fermo restando quanto detto, l’applicazione delle nuove misure relative a alle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità, al profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), al modello di PEI e alle modalità di richiesta e assegnazione delle risorse di sostegno, dovrebbero applicarsi agli studenti che passano da un grado di istruzione all’altro, come si legge nell’articolo 19/17bis del D.lgs. n. 66/2017 e come sentenziato dal TAR Lazio.
GLO: composizione
La redazione del PEI spetta al Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione (GLO), che rappresenta una delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017.
Composizione
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe/sezione.
Partecipano al GLO:
- i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- figure professionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI;
- figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale;
- l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL). Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza;
- gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale;
- eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.
Il GLO e’ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.
Nomine e compiti dirigenti scolastico
Il GLO è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal dirigente ovvero nel corso dell’anno nel caso si debba predisporre un PEI provvisorio (entro il 30 giugno). La nomina è effettuata sulla base delle documentazione presente agli atti.
Relativamente alla nomina dei componenti esterni alla scuola, il dirigente deve dapprima acquisirne la disponibilità ad accettare l’incarico e l’impegno a rispettare la riservatezza necessaria.
Per gli specialisti privati (quindi proposti dalla famiglia), gli stessi vanno autorizzati dalla famiglia a prendere parte agli incontri, previa dichiarazione che la loro partecipazione al GLO non è retribuita dalla stessa. La partecipazione dei citati specialisti avviene solo a titolo consultivo ma non decisionale. In tal caso il dirigente acquisisce la predetta autorizzazione da parte dei genitori che riguarda anche la privacy e quindi l’impegno a mantenere il riserbo sui dati sensibili.
Il dirigente, ad ogni incontro del Gruppo, convoca tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi.
Partecipazione studenti
Nelle scuola secondari di secondo grado, leggiamo nel decreto 66/2017, è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli
studenti con disabilità al GLO.
La disposizione potrebbe comunque essere disattesa o applicata gradualmente, alla luce del fatto che lo studente potrebbe non essere pronto e/o potrebbe rifiutarsi. Pertanto, nelle Linee Guida si suggerisce quanto segue:
- la partecipazione degli studenti può essere garantita anche considerando un percorso di autonomia e responsabilizzazione da sviluppare gradualmente, stimolando la consapevolezza, nella massima misura possibile, del diritto di autodeterminazione.
- in caso di rifiuto a partecipare all’incontro per fattori personali o per altre motivazioni, sarebbe opportuno trovare altre modalità di coinvolgimento, considerando la prospettiva di autonomia della vita adulta e il principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che sancisce: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone»
La problematica è stata affrontata e ulteriormente chiarita dal Ministero con un’apposta FAQ:
5. Se uno studente non è in grado di comprendere di cosa si sta parlando, o appare terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori, è obbligato lo stesso a partecipare al GLO?
Il DLgs 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è “assicurata”, ma non si può ovviamente imporla se non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature. Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede ugualmente …
In definitiva, la partecipazione:
- va assicurata ma non può essere imposta allo studente;
- va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali e l’effettiva applicabilità della disposizione normativa;
- può essere raggiunta gradualmente, tramite un percorso di autonomia che porti lo studente a comprendere la funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile.
Un ulteriore FAQ riguarda invece i temi degli incontri del GLO:
6. È possibile parlare davanti al ragazzo dei problemi che lo riguardano?
La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l’alunno ma di decidere quali sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.
Dunque, in sede di Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione, non si deve valutare l’alunno ma piuttosto progettare gli interventi necessari a superare le difficoltà del medesimo studente, interventi sui quali lo stesso ha molto probabilmente delle cose da dire, sottolinea il Ministero.
Supporto UVM
Altro tema affrontato ampiamente nelle Linee Guida riguarda la modalità di partecipazione e supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell’ASP, ossia l’organo collegiale che ha il compito di redigere il Profilo di Funzionamento (al riguardo si attendono le previste Linee Guida del Ministero della Salute).
L’UVM ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto” e partecipa conseguentemente a pieno titolo alle riunioni del Gruppo tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della medesima ASP.
La scuola concorda con l’ASP di riferimento le modalità più adatte ad offrire a ogni GLO il tipo di supporto di cui necessita. Al riguardo, le Linee Guida suggeriscono due modalità adottabili entrambe o in alternativa:
- l’ASL indica uno o più membri dell’UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO ed essi saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e – se impossibilitati a partecipare – manterranno i contatti in altro modo;
- si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.
Riforma sostegno, adempimenti 2020/21: PEI provvisorio entro il 30 giugno e curricolo studente
Modelli PEI, normativa e allegati