Somme erogate in eccesso dall’Istituzione scolastica: come vanno recuperate? Scarica modello di decreto

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Capita, non di rado, la possibilità che, durante il pagamento dei compensi ai dipendenti dell’istituzione scolastica, si verifichino omonimie e meri errori materiali tali da determinare l’erronea attribuzione di somme a soggetti che non ne avevano diritto.
In tali casi, la P.A. ha il dovere di recuperare gli emolumenti indebitamente corrisposti ai dipendenti. Vediamo, dunque, quali adempimenti porre in essere e come procedere qualora ci si presentino dinanzi dinamiche di tal specie.

Il contesto giuridico-normativo

La ripetizione dell’indebito costituisce per l’ente pubblico l’esercizio di un vero e proprio diritto-dovere. L’assunto si rinviene non solo dalla lettura dell’art. 2033 c.c., a tenore del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, bensì anche dalla copiosa giurisprudenza secondo la quale la percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione il diritto-dovere di ripetere le relative somme (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2705/2012).

Ad avviso del Consiglio di Stato, inoltre:

  • il provvedimento con il quale l’Amministrazione dispone il recupero di somme erroneamente corrisposte ad un suo dipendente non è annullabile per violazione dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento di ripetizione, in quanto il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e non ha carattere discrezionale trattandosi di attività doverosa per l’Amministrazione;
  • l’interesse pubblico è “in re ipsa” e non richiede specifica motivazione, in quanto l’atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l’Amministrazione;
  • nel caso di indebita erogazione di denaro ad un pubblico dipendente l’affidamento di quest’ultimo e la stessa buona fede non sono di ostacolo all’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di recupero;

Alla luce di tali principi, dunque, è bene che l’Amministrazione, sebbene non obbligata, notifichi al proprio dipendente l’avviso di avvio del procedimento di recupero, esplicitando le motivazioni alla base dello stesso. Inoltre, come rimarcato più volte dal Consiglio di Stato, la stessa Amministrazione deve concedere una dilazione degli importi da recuperare, in relazione alle condizioni economiche del debitore.

Somme al netto o al lordo delle ritenute?

La giurisprudenza è intervenuta anche su questo specifico tema, affermando il granitico principio in base al quale l’Amministrazione, nel procedere al recupero di emolumenti indebitamente erogati ai propri dipendenti, deve effettuare il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, giacché è al netto di queste ritenute che gli emolumenti in più sono stati corrisposti, e la ripetizione dell’indebito deve necessariamente riferirsi soltanto alle somme effettivamente percepite in eccesso (Cons. stato, Sez. VI, n. 1164/2009).

Del medesimo avviso anche la Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Umbria, la quale, con Deliberazione n. 120/2015, ha affermato che la ripetizione dell’indebito è sì un diritto-dovere della P.A., ma va esercitato e adempiuto sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente, non potendosi estendere alle ritenute le quali costituiscono somme che non sono pervenute nella disponibilità patrimoniale del dipendente.

Da sottolineare, sebbene sia pleonastico, che l’interpretazione de quo non è ritenuta corretta dal Ministero dell’Economia che ha, al contrario, sempre specificato che il recupero debba avvenire al lordo.

Modalità di recupero

Quanto alle concrete modalità di recupero, esse seguono strade diverse a seconda che il dipendente faccia ancora parte dell’Amministrazione che ha effettuato l’errato pagamento o, al contrario, abbia cessato il proprio rapporto lavorativo con la stessa:

  1. Nel primo caso, la procedura – c.d. ritenuta diretta – è piuttosto snella, potendo l’Amministrazione, qualora il soggetto debba percepire ulteriori somme allo stesso titolo, detrarre dal prossimo pagamento la somma che è stata indebitamente erogata.

Nel caso, invece, che il prossimo pagamento atteso dal soggetto faccia riferimento a diverso titolo o diverso capitolo di spesa, la P.A. trattiene la somma erogata in eccesso dal mandato emesso per il pagamento successivo.

  1. La seconda ipotesi, invece, prevede che l’Amministrazione avanzi richiesta di recupero direttamente all’altra Amministrazione ove il dipendente presta servizio. Quest’ultima agirà nelle forme e nei modi di cui al punto 1.

Infine, se il soggetto non lavora più in alcuna amministrazione, dovrà versare la somma alla sezione di tesoreria provinciale (è il caso del modello che mettiamo a disposizione).

Come detto sopra, il recupero della somma indebitamente percepita va effettuato senza compromettere i diritti del dipendente, ossia con modalità tali da non arrecare un eccessivo disagio economico allo stesso: tale principio costituisce una novità, dato che, sino a poco tempo orsono, la stessa giurisprudenza riteneva che la buona fede del soggetto beneficiario costituisse una preclusione per il recupero delle somme indebite percepite.

Pertanto, l’Amministrazione non può pretendere che il dipendente restituisca in un’unica soluzione, ed immediatamente, quanto erroneamente percepito in buona fede, potendo lo stesso aver già utilizzato le risorse per le esigenze di vita proprie e della sua famiglia.

Ai sensi dell’art. 406 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, dunque, il recupero può essere effettuato nel limite massimo del quinto dello stipendio percepito.

Modello Recupero somme indebitamente erogate

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